Distanze legali applicabili solo con zonizzazione urbanistica approvata (Cass. civ. Sez. II n. 11456 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni sulle distanze dettate dall’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, per la loro applicazione, presuppongono la previa emanazione degli strumenti urbanistici comunali, con i quali i comuni individuano le zone territoriali omogenee. In loro assenza trova applicazione la disciplina introdotta dall’art. 17 della legge n. 765 del 1967 (legge-ponte), richiamata dall’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942. L’inserzione automatica dell’art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 opera sia quando lo strumento prevede distanze inferiori, sia quando nulla dispone sul punto; non opera, invece, nei comuni privi di strumento urbanistico o dotati di strumento privo di zonizzazione.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato agiva in giudizio per far accertare che il vicino, sul fondo attiguo, aveva realizzato costruzioni a distanza non legale, con un forno a legna dalla canna fumaria generante immissioni eccedenti la normale tollerabilità, chiedendo la demolizione, le misure inibitorie e il risarcimento dei danni. Il convenuto eccepiva l’anteriorità del proprio manufatto e spiegava domanda riconvenzionale di demolizione delle opere dell’attrice. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, applicando l’art. 41-quinquies lett. c) legge n. 1150/1942, e quantificava il danno in euro 30.000,00.
La Corte d’appello adita rigettava il gravame principale e accoglieva quello incidentale, disponendo l’arretramento delle fabbriche a mt. 10 dallo sporto del balcone dell’edificio attoreo e elevando il risarcimento equitativo a euro 75.000,00. A fondamento, riteneva immediatamente applicabile il d.m. n. 1444 del 1968, nonostante il Comune fosse privo di strumenti urbanistici nella primavera del 1984, epoca delle costruzioni. Avverso la pronuncia territoriale ricorrono i proprietari del fondo; resiste la controricorrente propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., richiamando il diverso insegnamento delle Sezioni Unite n. 5889 del 1997 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il mezzo è fondato.
La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda ammettendo che l’attrice iniziò a costruire nella primavera del 1984, allorquando il Comune era privo di strumenti urbanistici, essendo il P.R.G. adottato solo con delibera consiliare n. 208 del 30.12.1985. La circostanza era stata acclarata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, che aveva accertato la successività di alcune opere al 1989. La Corte partenopea, tuttavia, richiamando una serie di pronunce di legittimità contrarie, è giunta a conclusione opposta senza adeguata motivazione.
Il Collegio ribadisce che le prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968 necessitano, per la loro applicazione, della previa emanazione degli strumenti urbanistici locali con cui si individuano le zone territoriali omogenee. Effettuata la zonizzazione, le distanze minime sono quelle dell’art. 9, sia quando lo strumento preveda distanze inferiori, sia in caso di assenza di previsioni: in entrambi i casi opera l’inserzione automatica della norma cogente. Diversamente, l’art. 17 legge n. 765 del 1967 ha trovato applicazione — fino all’abrogazione disposta dall’art. 136 d.P.R. n. 380 del 2001 — nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico o privi di individuazione delle zone omogenee (Cass. n. 12119 del 2018, Cass. n. 4683 del 2017, Cass. n. 15458 del 2016).
La statuizione va dunque riformata. Non rilevano, ai fini civilistici, la natura abusiva del manufatto e la sua destinazione all’abbattimento per provvedimento amministrativo o penale. È ammissibile l’usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore, anche se abusiva, poiché il difetto di concessione esula dal giudizio sul rispetto delle distanze, che attiene alla tutela del diritto soggettivo del privato. La mancanza del titolo autorizzativo non incide sui requisiti del possesso, come affermato da Cass. n. 594 del 1990, mentre i poteri della P.A. restano sul piano pubblicistico.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, dovendo rideterminarsi, alla luce del corretto dato normativo, la quota dell’edificio da abbattere, la conseguente fonte del danno risarcibile e la riferibilità della violazione, accertamento rimesso al giudice del rinvio. Resta assorbito il ricorso incidentale sul governo delle spese. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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