Ne bis in idem e responsabilità dirigenziale nella gestione dei derivati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18091 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., vieta che giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e impone la cancellazione dal ruolo della causa posteriormente iscritta. L’ambito del giudicato copre il dedotto e il deducibile e riguarda tutto ciò che rientri nell’oggetto del processo, incidendo non solo sull’esistenza del diritto azionato ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, senza estendersi ai fatti successivi né a quelli comportanti mutamento di petitum e causa petendi, fermo il requisito dell’identità delle persone. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che solleciti una rivisitazione del merito, spettando in via esclusiva al giudice del merito individuare le fonti del convincimento e valutare le prove.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio tre propri dirigenti per ottenere il risarcimento di un ingente danno, asseritamente cagionato tra il 1999 e il 2003 con la diseconomica gestione di prodotti finanziari derivati. La domanda era stata originariamente incardinata davanti alla Corte dei Conti e poi riassunta davanti al giudice ordinario a seguito di difetto di giurisdizione contabile.
Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno dichiarato inammissibile la domanda verso uno dei dirigenti, per la parte eccedente un importo ridotto dalla Procura contabile a seguito di un accordo transattivo, e hanno respinto le domande verso gli altri due, escludendo ogni profilo di responsabilità soggettiva. Di qui il ricorso per cassazione della società e i ricorsi incidentali dei dirigenti.
La Motivazione della Corte
La società ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e del principio del ne bis in idem, sostenendo la diversità delle domande risarcitorie proposte nei due giudizi quanto a parti e imputazione dei danni. Il Collegio ha giudicato il motivo infondato.
Richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 7813/2014, Cass. n. 2064/1999), la Corte ha ribadito che l’ambito del giudicato copre il dedotto e il deducibile. Esso colpisce tutto ciò che rientri nel perimetro del processo, compresi i fatti impeditivi, estintivi e modificativi ancorché non dedotti, ma non si estende ai fatti successivi né a quelli che comportino mutamento di petitum e causa petendi, restando fermo il requisito dell’identità delle persone (Cass. n. 33021/2022).
La Corte ha quindi condiviso la valutazione unitaria di petitum e causa petendi compiuta dai giudici del merito: in entrambi i giudizi la pretesa ha riguardato la medesima cattiva gestione, utilizzazione e negoziazione di strumenti finanziari da parte del dirigente, con la stessa imputazione soggettiva. La diversità dei contratti e dei criteri di determinazione del danno non integra fatti sopravvenuti. La consistenza della pretesa è stata perciò ritenuta identica ed esclusa la violazione del ne bis in idem.
Quanto al secondo motivo, relativo alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. e al dovere di diligenza ex art. 2104 cod. civ., la Corte lo ha respinto perché le censure non investono l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma sollecitano una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 27197/2011, Cass. n. 19547/2017). La Corte territoriale ha escluso ogni responsabilità dei due dirigenti con adeguata e completa valutazione delle risultanze istruttorie.
Il rigetto del ricorso principale ha reso assorbiti cinque dei sei motivi del ricorso incidentale di una dirigente e l’unico motivo dell’altro, salvo il motivo sulle spese, esaminato in via principale e giudicato infondato: la compensazione parziale è stata giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, plausibili e coerenti. Inammissibile, infine, la censura sui massimi tariffari, non sindacabili nel merito. Il ricorso principale è stato rigettato.
Nota della Redazione
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