Responsabilità solidale nel subappalto pubblico e beneficio di escussione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2621 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della preventiva escussione previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, pur avendo natura sostanziale, opera esclusivamente in sede esecutiva e non in sede di cognizione. Ne consegue che la sua abrogazione, intervenuta prima della decisione, non impedisce al giudice di pronunciare la condanna solidale del committente, poiché le condizioni dell’azione rilevano al momento della decisione e non a quello dell’introduzione della causa. In presenza di appalto di servizi pubblici, l’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile in forza delle disposizioni transitorie, fonda una responsabilità solidale dell’affidatario e del subaffidatario per i crediti dei dipendenti. Il giudice, in virtù del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., può qualificare la domanda in base alla norma pertinente, sempre che i fatti storici dedotti siano identici, senza che ciò integri mutamento della domanda.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato in prestazioni di ristorazione a bordo treno e servizi di logistica, aveva agito nei confronti della cooperativa datrice di lavoro e, in solido, dell’affidatario, del subaffidatario e della committente, invocando la responsabilità solidale per tutte le somme dovute. Il tribunale aveva riconosciuto le differenze di livello e di TFR, applicando il beneficium excussionis solo per i crediti maturati prima dell’abrogazione dell’istituto e negando la solidarietà per ferie e permessi non goduti, di natura risarcitoria.
La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva condannato il consorzio e la cooperativa a manlevare l’affidatario e respinto l’appello incidentale del lavoratore, ritenendo inammissibile come nuova la domanda fondata sull’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta tre motivi. Con il primo si denuncia la mancata interruzione del processo a seguito del fallimento del datore cooperativa. Il motivo è rigettato per carenza di interesse: le norme sull’interruzione sono preordinate alla tutela della parte colpita dall’evento, unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione, senza che il vizio possa essere rilevato d’ufficio o eccepito dall’altra parte quale motivo di nullità.
Con il secondo motivo il ricorrente censura il riconoscimento del beneficio della preventiva escussione per le differenze retributive maturate nel periodo di vigenza dell’istituto. La Corte accoglie: il beneficio, benché di natura sostanziale, opera soltanto in sede esecutiva quale mera modalità di realizzazione della garanzia del creditore, e non in sede di cognizione. Anche a volerne ipotizzare l’operatività nel giudizio di merito, rileva la Corte, la novella che lo ha eliminato è intervenuta prima della decisione, cosicché la condizione dell’esistenza del diritto alla condanna solidale del committente sussiste al momento della decisione, restando irrilevante che non esistesse all’introduzione della causa.
Con il terzo motivo si contesta il rigetto della domanda fondata sull’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 per l’indennità di ferie e permessi non goduti. Anche questo motivo è accolto. Trattandosi di servizi pubblici essenziali, l’appalto stipulato dall’ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006, con soggezione dei componenti della filiera contrattuale alla responsabilità solidale. La Corte ammette il concorso di azioni tra l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e l’art. 118 del codice degli appalti.
La Corte precisa che il lavoratore non aveva qualificato l’indennità come retributiva o risarcitoria e aveva chiesto la condanna ai sensi dell’art. 29, potendola ottenere anche ai sensi dell’art. 118, comma 6, poiché nel ricorso introduttivo erano dedotti gli elementi di fatto sufficienti. L’applicazione della norma non integra mutamento di domanda, essendo identici petitum e causa petendi. In forza del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di qualificare la domanda, ferma l’immutabilità dei fatti storici, e ciò vale anche per il giudice d’appello salvo giudicato interno.
Quanto all’applicabilità temporale, l’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, seppur abrogato, resta applicabile ratione temporis in forza delle disposizioni transitorie dell’art. 216 d.lgs. n. 50/2016: il contratto di appalto era stato stipulato il 30.9.2013, prima dell’entrata in vigore del nuovo codice. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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