Data certa necessaria per opponibilità al curatore (Cass. civ. Sez. I n. 18089 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del curatore della liquidazione coatta amministrativa, la certezza della data di una scrittura privata non autenticata non può essere desunta da altri documenti che, a loro volta, ne siano privi e non siano quindi opponibili alla procedura. Il limite dell’art. 2704 cod. civ. attiene alla prova del documento e non al contenuto del contratto, mentre la selezione degli “altri fatti” da cui desumere l’anteriorità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. La richiesta di un nuovo esame della documentazione probatoria è inammissibile in sede di legittimità, così come la censura sul mancato esercizio dell’ordine di esibizione, espressione di facoltà discrezionale non sindacabile, neppure per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli, con decreto depositato il 16/04/2024, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla ricorrente nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice del merito ha ritenuto non provato il titolo di credito vantato e privo di data certa il contratto prodotto, sottoscritto dalla sola opponente. Ha inoltre escluso efficacia probatoria alla documentazione versata in atti e ha qualificato come esplorativa la richiesta di esibizione degli estratti conto dell’opposta, rilevando la mancata prova del pagamento.

Avverso il decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società controricorrente ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e dei principi in tema di data certa della scrittura privata, sostenendo di avere documentalmente provato l’esistenza del credito, la fonte negoziale del diritto e l’effettività dei versamenti. Il motivo è stato ritenuto inammissibile.

La Corte ha osservato che la ricorrente ha sollecitato un riesame della documentazione probatoria, con indagini di carattere meritale, per rinnovare lo scrutinio sulla prova della data certa dei documenti di cui si invoca l’opponibilità alla procedura concorsuale. Il fatto ulteriore ex art. 2704 cod. civ. può essere provato per testi o presunzioni, purché si tratti di fatto oggettivo non proveniente dal soggetto interessato, e i limiti della norma riguardano la prova del documento, non il contenuto del contratto.

La selezione degli “altri fatti” da cui desumere l’anteriorità del documento resta però rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Le doglianze così articolate si infrangono contro le barriere dell’inammissibilità proprie del giudizio di legittimità, non essendo possibile richiedere un nuovo apprezzamento dei documenti già scrutinati nel merito.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, poiché l’art. 2704 cod. civ. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data nei riguardi del curatore non può essere desunta da altri documenti che, a loro volta, siano privi di data certa e non opponibili alla procedura, richiamando sul punto Cass. Sez. I, Ordinanza n. 1389 del 18/01/2019 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17926 del 12/09/2016.

Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ. per il rigetto della richiesta di ordinare alla controricorrente il deposito degli estratti conto bancari. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile. Il provvedimento ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a indicare le ragioni dell’esercizio o del mancato esercizio del potere, non sindacabile in cassazione nemmeno per difetto di motivazione.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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