Riforma della sentenza di conversione del rapporto: il giudizio di impugnazione del licenziamento non può proseguire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14577 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma in appello della sentenza di primo grado, che aveva disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina il venir meno del titolo esecutivo e comporta l’impossibilità di proseguire il giudizio di impugnazione del licenziamento, il quale presuppone necessariamente l’esistenza di quel rapporto. L’appello ha carattere sostitutivo e la sentenza di secondo grado prende il posto di quella di primo grado; la successiva cassazione con rinvio non determina la reviviscenza della pronuncia riformata, potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto sull’eventuale statuizione del giudice di rinvio. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., per sopravvenuto venir meno della ragione d’essere dell’impugnazione, con assorbimento di ogni altra questione. Il ricorso incidentale condizionato, volto a riproporre i motivi di appello assorbiti, è inammissibile non ravvisandosi un rigetto implicito, con facoltà di riproposizione davanti al giudice di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva accolto l’impugnazione della lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento intimatole dalla Fondazione per non aver ripreso servizio a seguito della sentenza del Tribunale che aveva accertato l’illegittimità dei contratti a termine e disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato. I giudici territoriali avevano ritenuto legittimo il comportamento della lavoratrice ai sensi dell’art. 1460 c.c., con conseguente insussistenza del fatto contestato, ma non avevano pronunciato la condanna alla reintegrazione, ritenendo che l’intervenuta riforma in appello della sentenza di conversione avesse escluso l’attualità del rapporto di lavoro.
Avverso tale pronuncia la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato. Nelle more, la Corte di cassazione ha emesso la sentenza n. 29455 del 2025 nel giudizio pregiudicante, disponendo la cassazione con rinvio della sentenza d’appello che aveva riformato la pronuncia di conversione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale il primo motivo del ricorso principale, concernente la violazione dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. Ha richiamato il consolidato principio per cui, nell’ipotesi di esecuzione fondata su una sentenza di primo grado, la riforma in appello determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso il carattere sostitutivo della pronuncia di secondo grado. Tale principio opera anche quando la sentenza d’appello sia stata cassata con rinvio: non si verifica alcuna reviviscenza della sentenza di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sull’eventuale statuizione del giudice di rinvio, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Con specifico riferimento al giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte ha precisato che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione costituiscono risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento. Con la riforma della sentenza, l’illecito ascritto al datore di lavoro cade e le somme percepite perdono il loro titolo legittimante, dovendo essere restituite fin dal momento della riforma, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha concluso che, una volta riformata la sentenza che aveva disposto la conversione del rapporto, non vi era più luogo a pronunciarsi sull’impugnazione del licenziamento, che quel rapporto presupponeva. La pendenza del giudizio pregiudicante non assume rilievo: anche in caso di pronuncia dispositiva ex novo del rapporto in sede di rinvio, non si determinerebbe la reviviscenza della sentenza di primo grado.
La Corte ha quindi disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., con assorbimento di ogni altra questione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito dei motivi di appello assorbiti, con facoltà di riproposizione davanti al giudice di rinvio. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate per l’assoluta peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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