Nesso causale e consulenza tecnica nella dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 67 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che invoca il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può fondarsi su presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige una dimostrazione almeno in termini di probabilità, ancorata a specifiche situazioni di fatto. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma strumento istruttorio volto a integrare le cognizioni del giudice su fatti già acquisiti. Tali principi valgono anche davanti alla Corte dei conti nelle controversie sulla dipendenza delle patologie da causa di servizio, ai fini della futura pensione privilegiata.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, con ascrizione alla corretta categoria tabellare anche per effetto del cumulo ai sensi della Tab. F allegata al d.P.R. n. 915/1978, e con riguardo alle altre patologie già riconosciute. La domanda mirava al futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

Le istanze amministrative avevano avuto esito in parte sfavorevole: la CMO di Milano aveva ascritto talune patologie alla tabella B e una alla tabella A ottava categoria, mentre il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio aveva escluso il nesso causale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice unico afferma la giurisdizione della Corte dei conti anche quando la domanda riguardi la sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità chieste dal personale ancora in attività, quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata, richiamando Cass. SS.UU. n. 4325/2014.

Il ricorso è ritenuto ammissibile: in sede amministrativa era stata proposta istanza di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio e sussiste l’interesse ad agire, secondo l’orientamento delle sezioni di appello richiamate (Corte dei conti, Prima sezione di Appello n. 342/2017, Seconda sezione di Appello n. 962/2017, Terza sezione di Appello n. 34/2021).

Nel merito la Corte richiama l’onere probatorio a carico del dipendente: occorre dimostrare la riconducibilità dell’affezione alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio. In presenza di eziologia multifattoriale, in assenza di un rischio specifico, il nesso non può essere oggetto di presunzioni astratte e ipotetiche (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17.06.2004, Cass. n. 15080 del 26.06.2009, Cass. n. 21825/2014). La consulenza tecnica non ha valore esclusivo e determinante, non sostituendo l’onere della prova ma integrando le cognizioni tecniche del giudice su fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17.07.2009).

Applicando tali principi, il Giudice unico ha disposto con ordinanza n. 32/2023, integrata dalla ordinanza n. 51/2023, parere al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale della Corte dei conti in Roma. Il C.M.L. ha concluso per la dipendenza da causa di servizio di una patologia, utilmente ascritta all’ottava categoria della Tabella A, ed escluso la dipendenza della seconda infermità.

Il parere, motivato e condivisibile, è stato integralmente richiamato. La Corte ha quindi dichiarato la dipendenza da causa di servizio della sola patologia riconosciuta, con ascrizione alla ottava categoria, Tabella A. Trattandosi di controversia di carattere tecnico, con motivi di incertezza, le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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