Controllo gestione finanziaria CINECA prudenza su continuità aziendale e fondi rischi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 59 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria di un consorzio interuniversitario assoggettato a controllo, la Sezione del controllo sugli enti verifica la permanenza del presupposto della continuità aziendale e l’adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi. La pendenza di un contenzioso sull’in house providing e di una procedura comunitaria in materia di aiuti di Stato, con sospensione dei pagamenti da parte del Ministero e richiesta di restituzione di contributi già erogati, impone la rigorosa osservanza del principio di prudenza. La mancata iscrizione di un accantonamento a fronte di una richiesta restitutoria configura un profilo di criticità, anche in assenza di un contenzioso formalmente avviato, ove la pretesa sia verosimile e non prescritta. Il giudizio di sussistenza della continuità aziendale non può prescindere dall’esito dei giudizi pendenti, che condiziona fortemente l’equilibrio economico-finanziario dell’ente.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio Interuniversitario CINECA per l’esercizio 2021. Il Consorzio, ente privato senza scopo di lucro, opera nel settore dei sistemi informatici e del calcolo scientifico ad alte prestazioni in favore di università, enti di ricerca e amministrazioni pubbliche.

La gestione si chiude con un utile di esercizio in crescita e un patrimonio netto in aumento. Sullo sfondo restano aperti un ampio contenzioso sull’affidamento diretto dei servizi al Consorzio e una procedura di infrazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, con pagamenti ministeriali sospesi e richiesta di restituzione di contributi già corrisposti.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto la natura giuridica del Consorzio e la questione degli affidamenti diretti da parte degli enti consorziati. Il legislatore è intervenuto con l’art. 9, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, del d.l. n. 78 del 2015, dettando disposizioni sulla natura del Consorzio e sui soggetti che possono farne parte, individuando i presupposti dell’in house providing. A seguito delle modifiche statutarie, il Consorzio risulta iscritto nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La Corte richiama i pronunciamenti che hanno qualificato i contributi per i servizi informatici come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, evidenziando che l’incertezza sugli esiti non può ritenersi superata. La sospensione dei pagamenti per gli anni dal 2015 al 2019 e la richiesta di restituzione dei contributi 2005-2014, pari a euro 136,7 milioni, incidono sulla valutazione del rischio.

Su questo punto si concentra il rilievo più significativo. Il Consorzio non ha iscritto alcun fondo rischi a fronte della richiesta restitutoria, ritenendo il rischio remoto e la pretesa in parte prescritta. La Sezione considera tale scelta meritevole di attenta riconsiderazione, tenuto conto dell’alea sottesa al contenzioso e della pendenza dell’istruttoria europea. Le stesse considerazioni valgono per i crediti vantati verso il Ministero, per i quali si richiede una stima prudenziale dell’effettiva esigibilità.

La Corte raccomanda quindi la rigorosa osservanza del principio di prudenza nella valutazione della continuità aziendale e un costante monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario, condizionato dall’esito dei giudizi pendenti. Analogo invito riguarda l’adeguatezza del fondo rischi costituito per i contenziosi civili, pari a euro 6.234.158, da valutare in base a un’attenta considerazione del rischio di soccombenza. Sul piano dei risultati contabili, la Sezione dà atto del positivo andamento della gestione e del rafforzamento patrimoniale, ma ribadisce che gli elementi di incertezza non possono dirsi superati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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