Nessuna presunzione di nesso causale per il glioblastoma del militare in missione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 199 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata indiretta per infermità neoplastica contratta da militare impiegato in teatro operativo, la dipendenza da causa di servizio va accertata secondo i canoni della causalità materiale, con esclusione della sufficienza della mera possibilità teorica. La presenza di metalli pesanti nel tessuto tumorale, rilevata mediante spettrometria di massa, non integra prova del nesso causale quando difetti la plausibilità biologica tra esposizione e specifica patologia e non ricorra il criterio cronologico, per essere il glioblastoma a cinetica di crescita estremamente rapida. La presunzione iuris tantum di sussistenza del nesso non opera quando il quadro medico-legale escluda la correlazione concausale con il servizio, anche in assenza di partecipazione diretta a scontri armati con impiego di uranio impoverito.

Il Fatto

Il coniuge ed erede di un maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, deceduto per neoplasia cerebrale, unitamente ai figli minori, agiva in giudizio per accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta di Tabella A, Categoria I, con ratei arretrati, interessi e rivalutazione.

Il militare aveva partecipato dal 16 novembre 2005 al 12 aprile 2006 a una operazione in Iraq, svolgendo compiti di controllo del territorio. Nel 2020 gli veniva diagnosticato un glioblastoma, con invalidità riconosciuta al cento per cento e cessazione dal servizio; decedeva poco dopo. La CMO aveva escluso la dipendenza da causa di servizio. La parte ricorrente aveva fondato la pretesa su una indagine di spettrometria di massa sulla matrice biologica, dalla quale erano emersi elevati livelli di contaminazione da metalli tossici, e su una relazione medico-legale di parte. L’Inps, già rimasto contumace, si costituiva chiedendo il rigetto. Su richiesta istruttoria, la Corte affidava l’accertamento medico-legale al Collegio medico legale della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto la valutazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità tumorale ai fini del trattamento pensionistico privilegiato in favore degli eredi. Il ricorso è respinto perché non risulta sussistente il rapporto di causalità tra il servizio prestato e la patologia.

Data la natura medico-legale dell’accertamento, l’incarico è stato affidato al CML, che ha depositato il parere definitivo il 4 marzo 2026, previa comunicazione del parere preliminare e acquisizione delle osservazioni delle parti. Il consulente ha ricostruito l’etiopatogenesi del glioblastoma multiforme, neoplasia a genesi intrinseca classificata di grado IV, caratterizzata da estrema eterogeneità cellulare e da cinetica di crescita rapidissima, chiarendo che i fattori di rischio rimangono in gran parte non identificati e che la letteratura scientifica internazionale non annovera l’uranio o le nanoparticelle tra gli agenti eziologici certi.

Quanto al caso concreto, il CML ha evidenziato che la metodica ICP-MS ha rilevato tracce di uranio nella matrice bioptica, in quantità inferiore rispetto ad altri metalli. Tali dati non implicano una genesi ambientale: le particelle e le nanoparticelle sono ubiquitarie, presenti nelle miscele aerosoliche, negli alimenti e nei farmaci, e non possono essere correlate a causa o concausa efficiente e determinante dello sviluppo tumorale soltanto perché reperite nei tessuti neoplastici. La plausibilità biologica generale non equivale a prova di causalità per una specifica neoplasia.

Il CML ha inoltre escluso il nesso sotto il profilo cronologico. L’intervallo di circa quindici anni tra la presunta esposizione e la diagnosi non soddisfa il criterio cronologico e invalida quello della continuità fenomenologica, non essendo presente alcun ponte sintomatologico o reperto diagnostico intermedio. Quanto alla mansione, il militare ha svolto compiti di controllo della popolazione e del territorio, in aree non interessate da conflitto attivo, senza mai partecipare a scontri armati con impiego di uranio impoverito, armamenti non adottati dalla Forza Armata di appartenenza.

Le conclusioni del consulente sono state ritenute integralmente condivisibili, coerenti con la documentazione in atti, adeguatamente motivate e immuni da vizi logici, con espressa presa di posizione sulle osservazioni del CTP. Le memorie difensive depositate dopo il parere definitivo non sono state considerate idonee a superarne le conclusioni, perché relative a profili già esaminati dal CML. La Corte ha quindi respinto il ricorso e compensato integralmente le spese, in ragione della complessità della fattispecie e della presenza di pareri medici contrastanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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