Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 159 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico della gestione. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21, in luogo dei riversamenti effettivi, non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale: rende impossibile la verifica dell’avvenuto trasferimento dei fondi all’ente e del corretto adempimento dell’obbligo restitutorio. Il conto così redatto è inammissibile, perché il giudice di conto non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione delle rette degli asili nido del Comune di Celano per l’esercizio 2019, reso da un agente contabile della riscossione. Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità con cui ha segnalato che il conto risultava non correttamente strutturato, poiché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS. Il contabile si è costituito con memoria, sostenendo il carattere esclusivamente formale dei rilievi e l’assenza di ammanchi o di danno erariale.

La difesa ha argomentato che le somme riscosse elettronicamente non entrerebbero mai nella disponibilità materiale dell’agente, essendo accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con conseguente esclusione del maneggio di denaro pubblico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede per l’economo il modello 23 e per l’agente della riscossione il modello 21. In quest’ultimo devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica separazione tra i versamenti in tesoreria — con numero di quietanza e importo — e i dati della gestione.

Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita, e versamenti e riscossioni non possono confondersi, occupando colonne distinte e imprescindibili. I due pilastri sono il carico, che genera il debito dell’agente verso l’ente, e lo scarico, che lo estingue. La loro corretta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.

Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro va inteso in senso ampio, comprendendo tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’obbligo di resa del conto anche per tali modalità di incasso.

Nel caso concreto, il conto presenta nella sezione “versamento in tesoreria” esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. Tale errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale, poiché impedisce di verificare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è quindi intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Il Collegio distingue il caso del modello irrituale ma completo — che mantiene attitudine allo scopo — da quello in cui manchi un elemento essenziale, come l’indicazione dello scarico.

Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. Il conto deve essere integralmente formato e autosufficiente. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del giudizio, in via preliminare, con necessità di un nuovo deposito e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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