Estinzione del giudizio per pagamento nel rito abbreviato contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 323 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. si perfeziona con il pagamento della somma offerta dalla parte entro il termine perentorio fissato dal decreto di accoglimento. La fattispecie estintiva ha natura a formazione progressiva: occorre l’offerta, il parere favorevole del requirente, l’accoglimento del Collegio e l’adempimento effettivo. Verificato il pagamento, il giudice dichiara estinto il giudizio in applicazione dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. La funzione deflattiva del rito e il contegno collaborativo della parte giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un convenuto, insieme ad altri due, per il risarcimento di un danno quantificato in euro 61.894,75 arrecato a una società in house e, per essa, alla Regione. L’addebito consisteva nello sviamento dalla destinazione pubblicistica e nella mancata restituzione di un finanziamento concesso a valere sulla legge regionale n. 28/1999, di importo pari a euro 120.000,00, a favore di una società poi posta in liquidazione e dichiarata fallita, di cui il convenuto era socio e amministratore.
Secondo la ricostruzione attorea, l’impresa non aveva inviato la rendicontazione finale dell’intervento nei termini del bando, impedendo la verifica degli investimenti e degli obiettivi, ed era rimasta morosa su parte delle rate: ciò aveva determinato la revoca del finanziamento. Il requirente ha fondato la pretesa sull’esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico.
La Motivazione della Corte
Il convenuto, contestando nel merito la domanda, ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 15.000,00, pari a circa il 24% della pretesa complessivamente azionata. La Procura ha espresso parere favorevole con atto del 24 maggio 2024.
Il Collegio ha accolto l’istanza nei termini prospettati dalla difesa e, con decreto n. 17/2024, ha disposto il pagamento della somma a favore della Regione entro il termine perentorio di trenta giorni. La parte ha depositato la documentazione attestante l’adempimento: la contabile del bonifico del 13 agosto 2024 e la reversale di incasso rilasciata dalla Regione il 31 ottobre 2024.
La regolarità della documentazione è stata verificata in camera di consiglio con l’adesione del Pubblico Ministero e il giudizio è stato trattenuto in decisione. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio mediante il rito abbreviato, richiamando sul punto la Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.
Accertato l’effettivo pagamento, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del convenuto in applicazione dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La natura deflattiva del rito e il contegno processuale della parte, che ha concorso a realizzarlo, hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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