Controllo Corte dei conti su bilancio azienda ospedaliera perdita e tetto personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 323 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge 23 dicembre 2005, n. 266, è funzionale alla verifica della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Nel rendere la propria relazione, l’organo di revisione non assorbe il giudizio della Sezione regionale, che conserva un autonomo potere di accertamento sulle risultanze di bilancio. Il superamento del limite di spesa per il personale fissato dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019 integra una violazione rilevante ai fini del controllo, senza che le giustificazioni dell’ente possano neutralizzare l’accertamento, che resta riservato ai successivi controlli di competenza. Sono oggetto di raccomandazione il monitoraggio del contenzioso e dei contratti con valori superiori ai prezzi di riferimento ANAC, nonché l’adozione di misure correttive per la riduzione dei debiti verso i fornitori.

Il Fatto

Nell’ambito dell’attività di controllo per l’anno 2023, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la documentazione relativa a un’azienda ospedaliera universitaria integrata del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla relazione-questionario del Collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2021, alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione e al parere del medesimo organo.

Il controllo ha richiesto un approfondimento istruttorio, rivolto anche all’Area sanità e sociale della Regione, con richieste di chiarimento indirizzate all’ente e alla Regione. All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha esaminato le risultanze economico-patrimoniali e i principali profili di gestione, adottando la deliberazione in oggetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo: l’art. 1, comma 167, legge n. 266/2005 impone alla relazione dell’organo di revisione di dare conto del rispetto degli obiettivi e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria non corretta dall’amministrazione. L’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012 estende alle sezioni regionali l’esame dei bilanci degli enti del servizio sanitario, mentre il comma 7 prevede, in caso di squilibri, l’obbligo di adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri.

Sul piano delle risultanze, la Corte rileva una perdita di esercizio 2021 pari a euro 37.981.589,72, in ulteriore peggioramento rispetto alla perdita del 2020 (euro 33.486.394,84). Registra un decremento del patrimonio netto del 2,8%, la crescita dei fondi rischi e oneri e l’aumento dei debiti complessivi, e raccomanda l’adozione di adeguate misure correttive e un costante monitoraggio della spesa.

La Sezione prende atto delle giustificazioni dell’ente, che ascrive il risultato all’impatto dell’emergenza pandemica. Sui contratti con valori superiori di oltre il 20% ai prezzi di riferimento ANAC, rileva che le richieste di adeguamento del prezzo di gara hanno ricevuto riscontri negativi dai fornitori, e raccomanda uno scrupoloso monitoraggio. Prende atto, altresì, delle informazioni su contabilità analitica, contenziosi, intramoenia, dispositivi medici e organismi partecipati.

Il punto di maggiore rilievo attiene alla spesa per il personale. Pur prendendo atto di quanto affermato dal direttore generale, la Corte rileva il superamento del limite fissato dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019, essendo la spesa 2021 pari a euro 253.775.505,00 a fronte del limite costituito dalla spesa 2018, pari a euro 229.405.479,17. La verifica del rispetto del limite su base regionale è rinviata ai successivi controlli di competenza. La Corte raccomanda infine l’adozione di ogni misura idonea alla riduzione dei debiti verso i fornitori, in aumento rispetto all’esercizio precedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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