Nesso di causalità e pensione privilegiata: spondiloartrosi da servizio di scorta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 244 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini della pensione privilegiata richiede un accertamento autonomo e concreto del nesso eziologico, che il giudice contabile svolge alla luce della specifica disciplina previdenziale pubblica, anche avvalendosi di consulenza medico-legale. Il rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante sussiste quando l’attività di servizio, per il sovraccarico meccanico prodotto, abbia inciso su una costituzionalità predisposta. La pensione privilegiata, in caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella invalidante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, purché proposta non oltre due anni dal collocamento in quiescenza, restando fermi gli effetti della prescrizione. Resta invece devoluta al giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro, la cognizione dei benefici di natura lavoristica estranei al trattamento di quiescenza.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età, ha agito davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità e il conseguente diritto alla pensione privilegiata ordinaria, oltre ai benefici di cui alla legge n. 539/1950. Il CVCS aveva espresso parere negativo e il Ministero dell’Interno aveva negato il rapporto di causalità tra le patologie e il servizio.

L’INPS ha contestato le pretese ed eccepito la prescrizione; il Ministero ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il Giudice, con ordinanza, ha richiesto un parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla dedotta identità con precedente domanda: la pronuncia richiamata era di mero rito, essendo stata dichiarata l’inammissibilità per difetto di previa istanza amministrativa, senza alcuna statuizione di merito idonea a formare giudicato.

È stato poi dichiarato il difetto di giurisdizione quanto ai benefici della legge n. 539/1950, non essendo stata indicata la specifica pretesa e rientrando i relativi profili di natura lavoristica nella cognizione del giudice amministrativo. È stata invece affermata la giurisdizione contabile sulle domande di riconoscimento della causa di servizio e di attribuzione del trattamento privilegiato, alla luce degli artt. 64, 167 e 169 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui è devoluta alla sua giurisdizione anche la sola domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato, e ha ribadito l’autonomia del tema rispetto all’equo indennizzo, la cui cognizione spetta al giudice del rapporto di lavoro.

Nel merito, il Giudice ha aderito alle conclusioni del Collegio Medico Legale, ritenute fondate e coerenti. I servizi operativi e di scorta, con uso prolungato di giubbotto antiproiettile, hanno prodotto un sovraccarico meccanico sul rachide, assunto a ruolo di concausa efficiente e determinante dell’infermità spondiloartrosica, ascritta alla Tabella A, ottava categoria, a vita. È stato invece escluso il nesso per la gastroduodenite erosiva, di eziologia riconducibile a Helicobacter Pylori, all’uso di FANS e ad altri fattori, e per la sindrome del tunnel carpale, non risultando attività con ripetute e forzate flessioni del polso.

Quanto alla decorrenza, essendo l’istanza amministrativa presentata oltre due anni dal collocamento in quiescenza, la pensione è stata riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’INPS è stato pertanto condannato al pagamento della pensione privilegiata, con rideterminazione del trattamento, arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state compensate per metà, con condanna delle parti resistenti in solido per l’altra metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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