Il riscatto del quinto matura col servizio prestato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 107 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto della c.d. “supervalutazione di 1/5” dei periodi di servizio “comunque prestati” ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, il diritto alla maggiorazione non sorge con la proposizione della domanda amministrativa, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ossia con la prestazione del servizio. Il limite massimo complessivo di cinque anni di valorizzazione deve pertanto essere valutato con un criterio cronologico, secondo il momento di svolgimento dei periodi di servizio oggetto di riscatto, e non alla data di presentazione dell’istanza. Ne consegue che il militare il quale abbia già superato il predetto limite alla data della domanda può comunque avvalersi della facoltà di riscatto per i periodi di servizio anteriormente maturati, fermo restando il tetto quinquennale complessivo, ed è legittimato a scegliere, nel rispetto di tale soglia, i periodi da valorizzare al fine di determinare il sistema di calcolo della pensione (retributivo o misto) più favorevole.
Il Fatto
Un ufficiale delle Capitanerie di porto, già frequentatore dell’Accademia navale di Livorno nei periodi compresi tra il 1984 e il 1986, proponeva ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto al riscatto della maggiorazione del quinto per i predetti periodi, con percezione dell’indennità operativa base. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, affermando che il diritto alla maggiorazione era maturato con lo svolgimento del servizio, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, e non con la successiva domanda di riscatto, presentata nel dicembre 2017. In virtù di tale riconoscimento, l’interessato raggiungeva diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con conseguente applicazione del sistema di calcolo retributivo della pensione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, ha preliminarmente escluso che il periodo di frequenza del corso di formazione possa non costituire oggetto della maggiorazione, richiamando il chiaro tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, che ammette la computabilità degli aumenti per periodi di servizio “comunque prestati”. La questione controversa riguardava, invece, esclusivamente la corretta individuazione del momento in cui valutare il limite massimo complessivo di cinque anni di supervalutazione, se alla data della domanda di riscatto, come sostenuto dall’INPS, ovvero al momento del verificarsi del fatto costitutivo presupposto, come statuito dal giudice di prime cure.
Il Collegio ha aderito alla seconda opzione interpretativa, conformandosi ai principi enunciati dalle Sezioni riunite n. 8/25/QM/SEZ, depositata il 2 luglio 2025. La pronuncia nomofilattica ha chiarito che il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della domanda di riscatto, mentre la successiva istanza e il pagamento del c.d. onere di riscatto rappresentano solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto. Il limite quinquennale di valorizzazione deve essere, pertanto, verificato con un criterio cronologico di svolgimento dei periodi di servizio, restando fermo il tetto massimo complessivo dei cinque anni.
Tale ricostruzione, già consolidata dalla giurisprudenza della medesima Sezione d’appello, trova un ulteriore fondamento sistematico nell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 184/1997, il quale, in materia di determinazione dell’onere di riscatto, richiama espressamente la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. La contestualità tra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni risulta, quindi, normativamente prevista anche per il servizio “comunque prestato”, per il quale l’interessato deve solo manifestare la volontà di avvalersene mediante la necessaria domanda amministrativa.
La Corte ha altresì respinto la tesi dell’INPS secondo cui non sarebbe applicabile, in concreto, il meccanismo di “sostituzione” dei periodi di aumento, ossia la facoltà del militare di optare per la valorizzazione di taluni servizi maturati anteriormente al 1998 in luogo di altri maturati successivamente. Tale facoltà, ha precisato il Collegio, non è preclusa neppure quando l’esercizio dell’opzione incida sulla distribuzione della contribuzione rispetto alla data del 31 dicembre 1995, determinando il sistema di calcolo della pensione. Una siffatta conseguenza non solo non è vietata dall’ordinamento, ma si inserisce nel generale contesto di favor legislatoris che connota la disciplina previdenziale dei militari.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è stato respinto in quanto infondato, con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalle incertezze interpretative che hanno reso necessario l’intervento delle Sezioni riunite in pendenza del giudizio.
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Nota della Redazione
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