Nessuna pensione privilegiata senza prova del nesso eziologico con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 62 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presuppone la prova del nesso eziologico o concausale tra l’affezione e gli eventi di servizio, il cui onere grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice contabile, nel valutare la domanda di accertamento della causa di servizio, può avvalersi del Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti, organo tecnico a composizione collegiale interpellabile senza le formalità e gli oneri propri della consulenza tecnica d’ufficio disciplinata dal codice di procedura civile. Le conclusioni di tale organo, pur non vincolanti, sono attendibili quando risultino coerenti, esaurienti e adeguatamente motivate; l’eccezione di incompatibilità di un componente va prospettata in termini specifici, indicando come la sua partecipazione abbia condizionato le valutazioni tecniche del collegio.

Il Fatto

Il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza, ancora in servizio attivo, chiedeva alla Corte dei conti di accertare di essere affetto da spondilouncoartrosi cervico-lombosacrale con anterolistesi e discopatie, ascrivibile alla 8ª categoria A, e di dichiararne la dipendenza da causa di servizio ai fini della successiva richiesta di pensione privilegiata. Il ricorrente aveva presentato nel 2018 istanza di accertamenti medico-legali ed equo indennizzo; il Comitato per la verifica delle cause di servizio aveva negato la dipendenza, confermando il diniego in sede di riesame.

Si costituivano la Guardia di Finanza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e per mancata presentazione di domanda di pensione privilegiata. Il giudice, con ordinanza istruttoria, aveva già ritenuto ammissibile la domanda in forza del principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES e aveva disposto parere al Collegio Medico Legale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha accolto l’eccezione di estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, osservando che il Comitato di verifica è organo privo di legittimazione passiva e che il giudice contabile, avendo cognizione dell’intero rapporto pensionistico e dei diritti, può decidere anche a prescindere da un nuovo parere del Comitato.

Nel merito, ha respinto l’eccezione di incompatibilità e conflitto di interesse del Collegio Medico Legale, prospettata per la presenza di un ufficiale della stessa Amministrazione resistente. L’eccezione è stata ritenuta generica: non chiariva in che termini la partecipazione avesse condizionato le valutazioni tecniche del collegio. Il giudice ha richiamato la Sezioni Riunite n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, ricordando la facoltà di richiedere pareri al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa e alla Sezione speciale istituita presso la Corte, oggi disciplinata dagli artt. 23, 97 e 166 del codice della giustizia contabile.

Il giudice ha chiarito che la disciplina dei pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale differisce da quella dei consulenti tecnici d’ufficio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza, non percepiscono onorari e non comunicano preventivamente la relazione alle parti. L’organo può essere interpellato anche più volte per fornire tutto il supporto di competenza necessario.

Nel merito, il Collegio Medico Legale ha ricondotto la patologia a fenomeni degenerativi da usura, su fenotipo caratterizzato da predisposizione anatomo-costituzionale, escludendo il nesso con il servizio. Esso ha valorizzato l’indice di massa corporea del ricorrente, inquadrabile come obesità di prima classe, e la retrolistesi cervicale, di eziologia congenita o post-traumatica. Ha inoltre escluso che i rapporti informativi dell’Amministrazione evidenziassero rischi professionali iatrogeni.

Il giudice, alla luce di due valutazioni concordi — del Comitato di verifica e del Collegio Medico Legale — ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando il diniego della causa di servizio. Ha compensato le spese in ragione del travagliato iter del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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