Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 149 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto giudiziale si estingue ex lege decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione istruttoria o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che, in regime di disciplina transitoria, si realizza con l’invio del conto a mezzo posta elettronica certificata e non con la successiva acquisizione al sistema informatico della Corte. Il reiterato deposito del medesimo conto tramite il sistema informativo, in assenza di una puntuale disciplina e di effetto interruttivo previsto dalla legge, non riapre il termine decadenziale. L’estinzione opera automaticamente e oggettivamente, a prescindere da una pronuncia formale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, economo di un ateneo, per l’esercizio 2017. Il conto, trasmesso in data 17 luglio 2018 a mezzo PEC, fu successivamente acquisito al sistema informatico della Corte il 3 dicembre 2019, all’esito di un reinvio cui venne attribuito un nuovo numero.

Il magistrato istruttore, con relazione del 3 dicembre 2024, rilevava una serie di irregolarità nella gestione del fondo economale e chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione, escludendo il discarico dell’agente. Costituitosi in giudizio, l’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando la tardività della relazione rispetto al deposito del 2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione estintiva, muovendo dal disposto dell’art. 150, comma 1, c.g.c., che ancora l’estinzione del giudizio sul conto al decorso di cinque anni dal deposito senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, c.g.c. o siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza.

La questione centrale è individuare il momento in cui il deposito si perfeziona. La Corte osserva che alla data del 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina operativa è intervenuta solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Trovava quindi applicazione la disciplina transitoria del decreto n. 98/2015, che consentiva la presentazione dei conti a mezzo PEC. In base all’art. 5 di tale decreto, la trasmissione telematica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e, per il deposito di atti processuali, con la conferma del numero di protocollo da parte della segreteria.

Ne deriva che il deposito del conto, inviato a mezzo PEC il 17 luglio 2018, avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 18 luglio 2018. La presa in carico non si realizzò formalmente per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema SIRECO. L’acquisizione al sistema avvenne solo il 3 dicembre 2019, e a tale data il magistrato istruttore fece riferimento nella relazione.

Il Collegio esclude che al successivo invio telematico del 2019 possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi di deposito della relazione istruttoria o di contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista dalla legge, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.

Poiché la relazione istruttoria è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c. L’effetto estintivo si produce ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale. La Corte esclude infine rilievo alla sospensione feriale dei termini e a quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore, e rigetta l’istanza di oscuramento dei dati per difetto di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *