Inammissibile il parere della Corte dei conti sulla disponibilità del diritto al rimborso in una negoziazione assistita (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 74 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti deve avere rilevanza generale e astratta. Non può concernere fatti gestionali specifici, implicare valutazioni su comportamenti amministrativi o su atti già compiuti, né può interferire con le funzioni della magistratura contabile o di altra magistratura. È inammissibile la domanda che, pur riguardando la materia della contabilità pubblica, si sostanzi in una consulenza volta a orientare una concreta scelta gestionale dell’ente.
Il Fatto
Il Comune istante esponeva di aver sostenuto ingenti spese per la messa in sicurezza di un sito contaminato a causa dell’inadempimento di una società poi fallita, il cui obbligo di bonifica era rimasto insoddisfatto. A fronte dell’avvio di un procedimento per il recupero delle somme anticipate, gli eredi degli amministratori della società proponevano una negoziazione assistita, offrendo una somma condizionata alla futura vendita di un immobile della ditta.
Il Sindaco chiedeva alla Sezione se il Comune potesse considerare disponibile il diritto all’integrale rimborso delle somme versate e se tale disponibilità potesse formare oggetto della negoziazione. La richiesta era inoltrata tramite il Consiglio delle autonomie locali, in conformità all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato in via pregiudiziale i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Quanto al primo, il requisito è stato ritenuto integrato, essendo la richiesta proveniente dal Comune e sottoscritta dal Sindaco, organo di rappresentanza istituzionale dell’ente.
Il nucleo della decisione verte sul requisito oggettivo. La Corte ha richiamato la nozione di materia della contabilità pubblica, intesa come ambito limitato alla disciplina dell’attività finanziaria degli enti, dei bilanci e dei relativi equilibri. Ha precisato che tale nozione non può ricomprendere qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi finanziari, come la semplice gestione di una spesa.
Facendo applicazione di questi principi, la Sezione ha ritenuto che l’istanza del Comune, pur astrattamente collegabile a profili patrimoniali, si risolvesse in una richiesta di valutazione su una vicenda gestionale concreta, implicante scelte amministrative di esclusiva competenza dell’ente. In particolare, la decisione di aderire a una negoziazione assistita e la valutazione della disponibilità del diritto al rimborso sono state considerate attività che attengono al merito dell’azione amministrativa, non sindacabile in sede consultiva.
Infine, la Corte ha sottolineato che l’esame del quesito avrebbe potuto interferire con le funzioni della magistratura, poiché la vicenda sottostante era caratterizzata da una pretesa creditoria dell’ente e da contestazioni degli eredi, profili potenzialmente suscettibili di essere portati alla cognizione del giudice ordinario. La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
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Nota della Redazione
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