Nessun bis in idem tra furto e ricettazione di autovetture diverse (Cass. pen. Sez. II n. 11914 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., non è violato quando le due condanne concernano fatti materialmente distinti. Non sussiste identità del fatto tra la condanna per furto di un’autovettura e quella per ricettazione di un’autovettura diversa, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato in epoca successiva. La verifica dell’idem factum impone di accertare l’identità dell’oggetto materiale del reato e della persona offesa, non la sola qualificazione giuridica del medesimo episodio.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per ricettazione di un’autovettura e di ulteriori parti di carrozzeria e meccaniche provenienti da furto. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem.

Secondo la difesa, lo stesso imputato era già stato condannato dal Tribunale di Brindisi, con sentenza del 16 ottobre 2020, per il furto di un’autovettura commesso il 14 aprile 2018. Poiché il veicolo sarebbe stato rinvenuto nella sua disponibilità il giorno successivo, si assumeva che egli avesse subito due condanne per il medesimo fatto, qualificato una volta come furto e l’altra come ricettazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove da un rilievo preliminare: mancava l’attestazione della irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi. Il dato, tuttavia, non è risultato decisivo ai fini della decisione.

La Corte ha poi rilevato un elemento ulteriore: la condanna intervenuta nel procedimento in esame atteneva anche a parti di carrozzeria e meccaniche di automobili che nulla avevano a che vedere con l’autovettura oggetto della precedente condanna per furto. Già sotto questo profilo, dunque, i due giudicati non potevano ritenersi sovrapponibili.

Il passaggio centrale della motivazione riguarda l’accertamento in fatto. Dalla lettura della sentenza resa in altro procedimento è emerso che il ricorrente, il 14 aprile 2018, era stato arrestato in flagranza del reato di furto di un’autovettura avente targa diversa da quella ritrovata il giorno successivo nella sua disponibilità e oggetto della ricettazione contestata.

La sentenza del Tribunale di Brindisi era riferita, in punto di fatto, a un mezzo rubato a una diversa persona offesa poche ore prima dell’arresto, lo stesso 14 aprile 2018. L’autovettura rinvenuta nella disponibilità dell’imputato in seguito alla perquisizione della sua abitazione, avvenuta il 15 aprile 2018, era invece risultata oggetto di un furto commesso il 6 aprile precedente ai danni di altra persona offesa.

Da qui la conclusione: si trattava di due automobili diverse e non si era proceduto due volte nei confronti dell’imputato per il medesimo fatto. L’accertamento dell’identità dell’oggetto materiale e della persona offesa esclude, dunque, la dedotta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Il rilievo assorbe ogni ulteriore doglianza difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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