Sequestro preventivo per intero in caso di quota di profitto non individuabile (Cass. pen. Sez. II n. 11908 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pluralità di concorrenti nel reato, il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di profitto a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o chiaramente individuabile. Ove invece la natura della fattispecie concreta e i rapporti economici sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti. In sede di legittimità, a mente dell’art. 325 cod. proc. pen., il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per motivi di violazione di legge, nella cui nozione rientrano i soli vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; sono pertanto inammissibili i motivi che censurano la tenuta logica del provvedimento.

Il Fatto

Con decreto del 16 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata disponeva il sequestro preventivo di denaro e beni nei confronti di un indagato, nell’ambito di un procedimento per reati associativi e reati scopo. Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 15 novembre 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato.

Avverso tale ordinanza il difensore ricorreva per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per omessa risposta a uno specifico motivo della memoria difensiva, nonché il contrasto tra la quantificazione del profitto sequestrato e il criterio di attribuzione pro quota. Il ricorrente deduceva inoltre carenza e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione all’associazione, alla asserita attività di custodia e agli asseriti rapporti con gli altri indagati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto delimitato il perimetro del proprio sindacato. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è circoscritto alla violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Ne derivano l’inammissibilità dei motivi che, direttamente o sotto l’ombrello della violazione di legge, mirano a censurare la tenuta logica del provvedimento.

Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere, per ciascun concorrente, la misura della quota di profitto a lui attribuibile, purché tale quota sia individuata o chiaramente individuabile.

Il Collegio ha però valorizzato il criterio elaborato dalle Sezioni Unite n. 26654 del 2008 (Fisia Impianti): quando la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici sottostanti non consenta, allo stato degli atti, di individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro va disposto per l’intero importo nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna. Il principio è stato confermato da Sez. VI n. 6607 del 2021 (Venuti). Nella specie, quindi, il sequestro per l’intero poteva essere legittimamente disposto verso ciascun partecipe.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto incentrato su censure attinenti alla motivazione e, come tali, inammissibili alla luce del perimetro tracciato dall’art. 325 cod. proc. pen. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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