Nomina illegittima di direttore generale e danno erariale da contratto nullo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 124 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esatta esecuzione delle prestazioni lavorative rese in forza di un contratto nullo per violazione dei vincoli pubblicistici di accesso agli incarichi non elide la responsabilità erariale del funzionario che ha consentito l’esborso retributivo, né esclude il danno, che resta cristallizzato nell’intera somma erogata. L’art. 2126, comma 1, cod. civ. opera su un piano distinto da quello dell’azione di responsabilità contabile, che ha natura risarcitoria e trova fondamento nell’art. 97 Cost.: la tutela dell’irripetibilità delle retribuzioni verso il lavoratore non impedisce al pubblico ministero contabile di agire verso il dipendente che ha determinato la spesa nulla. I vantaggi valutabili ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 devono essere effettivi, causalmente collegati al fatto dannoso e corrispondenti ai fini istituzionali dell’amministrazione, e vanno provati dal funzionario. Il concorso di soggetti non convenuti in giudizio rileva solo in via virtuale e cumulativa.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, aveva condannato l’assessore regionale al pagamento di € 220.058,10, oltre accessori, a titolo di responsabilità amministrativa.
Alla stessa si contestava di avere indotto la Giunta regionale a conferire le funzioni di direttore generale dell’organizzazione e del personale a un soggetto privo dei requisiti di legge e di bando. La nomina era stata adottata su proposta dell’assessore, che aveva qualificato la candidata come dirigente esterna al Sistema Regione, senza demandare l’istruttoria agli uffici. Il pubblico ministero contabile aveva chiesto il ristoro delle retribuzioni erogate, quantificate in € 314.368,72; la Sezione territoriale aveva ridotto l’importo per il concorso virtuale di altri soggetti. L’appellante ha chiesto la riforma integrale, deducendo l’insussistenza del danno, la non imputabilità, l’assenza di dolo o colpa grave, l’illegittimità della nomina e l’erronea quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello respinge i primi motivi e accoglie parzialmente quello sul quantum. Sul primo profilo, la Corte ribadisce che l’attività svolta in assenza dei requisiti non è equipollente a quella resa da chi possiede titoli e competenze prescritti. I vincoli pubblicistici di accesso garantiscono l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa e la loro violazione determina la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative.
La Corte distingue nettamente il piano dell’art. 2126 cod. civ. da quello della responsabilità erariale. La norma civilistica protegge il lavoratore e rende irripetibili le retribuzioni, ma non copre i contratti con causa o oggetto illecito. Anche quando l’irripetibilità opera, essa segna la definitività della perdita in capo all’amministrazione: la responsabilità contabile diventa così l’unico strumento per traslare sul funzionario il peso del danno, già concreto al momento dell’esborso. Le due azioni corrono su binari paralleli, diverse per petitum e causa petendi.
Quanto ai vantaggi, la Corte richiama il triplice presupposto elaborato dalla giurisprudenza contabile — effettività, identità causale, corrispondenza ai fini istituzionali — e precisa che l’utilità deve essere provata dal funzionario e costituire un quid pluris, non potendosi risolvere nella mera esecuzione della prestazione. Nel caso concreto tale prova manca, non risultando la candidata in possesso della particolare qualificazione professionale richiesta.
Sull’elemento soggettivo, la Corte esclude che la natura politica della nomina esoneri l’organo proponente dalla verifica di legittimità. Il curriculum e l’istanza rendevano palese l’assenza dei requisiti: la candidata non era estranea all’amministrazione, né dirigente interno, né titolare del quinquennio in funzioni dirigenziali. La Corte conferma quindi l’imputazione, ma riconosce nella condotta successiva all’interrogatorio del 18 febbraio 2022 una resipiscenza che fa cessare il dolo per gli esborsi successivi.
Sul criterio di quantificazione, poiché la candidata era già funzionario regionale, il danno coincide con il maggior esborso per l’incarico: € 126.937,58, calcolato sulla seconda nota della Guardia di Finanza. Applicata la riduzione del 30% per il concorso virtuale, la condanna residua è di € 88.856,30. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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