Improcedibile giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 81 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale preclude al giudice contabile di affermare la legittimazione passiva di tali soggetti nel giudizio di resa del conto. L’agente contabile si individua, in base alla legislazione statale, in chi ha il maneggio dei beni oggetto del conto; il revisore unico di una società partecipata, privo della disponibilità delle quote, non è agente contabile né di diritto né di fatto. Ne segue l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva, restando l’amministrazione tenuta a individuare il soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è stata investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società “Ferrovie della Calabria s.r.l.”, dichiarato improcedibile su proposta del magistrato istruttore.

La relazione istruttoria contestava l’assenza di un valido atto di parifica — la dicitura di conformità informatica apposta sul decreto di parifica non risultava sottoscritta digitalmente — e dubitava della stessa qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024. Il giudizio, non essendosi costituite le parti, giungeva alla decisione sulla base di questioni pregiudiziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e che, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale. Il Collegio prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica, richiamando in proposito il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Il passaggio centrale riguarda la qualifica soggettiva. Dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di revisore unico della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La norma regionale, individuando come agenti contabili soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni regionali — e che non possono averla, per conflitto di interesse, in quanto componenti di organi di controllo — collide con i principi della legislazione statale. Questi ultimi identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto, richiamando l’art. 20, l’art. 29, l’art. 32 e l’art. 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP, d.lgs. 175/2016 e l’art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016. Nel caso di partecipazioni societarie, dunque, legittimati passivi sono i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio.

Caduta la qualifica ex lege per effetto della pronuncia di incostituzionalità, il Collegio esclude che il convenuto possa considerarsi agente contabile di fatto, non avendo alcun maneggio. La dichiarazione di improcedibilità non definisce però il merito delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e l’assenza di costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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