Gestione promiscua e mancato pareggio integrano irregolarità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 165 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, mirando a verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e il corretto utilizzo delle risorse della collettività. Il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, essendo tale principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.. Non chiude in pareggio, non risulta intellegibile e non può essere approvato il conto che presenti una giacenza iniziale non coincidente con il verbale di passaggio di consegne, una gestione promiscua della cassa riscossioni con quella del fondo economale, l’inserimento di un assegno non introitato nella gestione e la mancata quadratura tra riscossioni e riversamenti.
Il Fatto
Il magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione giurisdizionale in ordine al conto giudiziale presentato dal cassiere di un istituto zooprofilattico per l’esercizio 2019. Il conto esponeva le riscossioni delle tariffe per le prestazioni di servizi a favore di terzi, relative all’ultima gestione dell’agente contabile. Dall’attività istruttoria emergevano plurime irregolarità: la mancata coincidenza della giacenza iniziale con il verbale di passaggio delle consegne, la gestione promiscua della cassa con il fondo economale, l’utilizzo di un unico conto corrente e l’inserimento di un assegno non incassato nella gestione. Il conto non chiudeva in pareggio e non era stato trasmesso il provvedimento di approvazione con la relazione dell’organo di controllo interno. L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e chiedeva la declaratoria di regolarità del conto. Interveniva in giudizio l’ente di appartenenza a sostegno delle difese dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di estinzione del giudizio, rilevando che non è decorso il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. tra il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e il deposito della relazione di irregolarità, essendo irrilevante la data del deposito del conto presso l’amministrazione di appartenenza.
La Corte chiarisce che la funzione del giudizio di conto è l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali e che la conformità alle prassi interne dell’ente o l’assenza di ammanchi non escludono l’irregolarità del conto quando lo stesso non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità richiesti dalla legge. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione.
Nel merito, il Collegio individua le irregolarità che impediscono l’approvazione del conto: la parifica tardiva, successiva all’approvazione del bilancio di esercizio, avvenuta in violazione dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923; la giacenza di cassa non coincidente con il verbale di passaggio di consegne; la gestione promiscua della cassa riscossioni con il fondo economale; l’inserimento di un assegno non introitato nella gestione; la mancata chiusura in pareggio e la mancanza di scrittu ra di quadratura tra riscossioni e riversamenti.
Quanto al passaggio di consegne, la Corte afferma che la presenza di un funzionario dell’amministrazione non è un mero adempimento formale: la sottoscrizione del verbale è prevista dall’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924 per verificare la correttezza dei dati e a tutela di entrambi i soggetti coinvolti, determinando l’effetto liberatorio per l’agente cessante e l’accertamento della regolare assunzione degli obblighi gestionali da parte dell’agente subentrante. Le carenze delle istruzioni operative interne non assumono rilevanza trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
Il Collegio dichiara, infine, che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’amministrazione. Il conto viene dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, pur non riscontrandosi ammanchi. Nulla è dovuto per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.