Insufficienze e mancato recupero non bloccano la non ammissione alla classe successiva (TAR Lombardia n. 1138 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe valuta il dato oggettivo del rendimento e della preparazione dimostrati dallo studente. Le eventuali carenze della scuola nella mancata o inappropriata attivazione delle misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato, così come la mancata attivazione dei corsi di recupero, non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente. Lo scrutinio finale non è condizionato a tale verifica, essendo preordinato ad accertare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. Il difetto di motivazione non sussiste quando l’esito si fondi sull’indicazione dei voti conseguiti nelle singole discipline.
Il Fatto
Il ricorrente, studente di un percorso di formazione professionale accreditato dalla Regione Lombardia, ha impugnato la propria non ammissione al terzo anno del corso per operatore edile, comunicata il 14.06.2024, insieme al verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe. L’alunno aveva riportato insufficienze in sei materie su dodici.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, riconducendo le insufficienze alla mancata predisposizione degli interventi di recupero delle carenze riscontrate in corso d’anno, anche in considerazione dei disturbi specifici di apprendimento diagnosticati. La Sezione Quinta, in sede cautelare, aveva respinto la domanda con ordinanza n. 914 del 2024, per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli atti impugnati provengono da un ente strumentale della Provincia di Sondrio, accreditato per la formazione professionale, cui il Ministero è estraneo.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, secondo cui è ammesso alla classe successiva lo studente che consegua una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. La norma pone al centro della valutazione la constatazione dell’insufficiente preparazione e della maturazione incompleta: il dato oggettivo del rendimento funge da presupposto necessario e sufficiente della decisione in sede di scrutinio finale.
La censura di difetto di motivazione non coglie nel segno. L’adeguamento alle disposizioni che tutelano l’area dello svantaggio scolastico non esclude la necessità del raggiungimento degli obiettivi minimi da parte di ogni studente. Lo scrutinio può fondarsi sull’indicazione dei voti riportati, senza che l’organo collegiale debba dilungarsi sulle ragioni della valutazione in rapporto alla condizione soggettiva dell’alunno.
La Corte ha poi escluso che le misure compensative risultino disattese per il solo fatto che il registro elettronico non ne rechi menzione, non esistendo un obbligo di annotazione. Anche ammettendo un’inattuazione, questa non dimostrerebbe il raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento: sarebbe stato onere degli interessati intervenire tempestivamente durante l’anno.
Quanto alla mancata attivazione dei corsi di recupero, il Collegio ha rilevato l’inadeguato assolvimento dell’onere probatorio e l’assenza di incidenza sul giudizio di scrutinio. Le eventuali disfunzioni organizzative non sono di per sé sufficienti a modificare l’esito negativo delle prove. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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