Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivazione stereotipata e legami familiari (TAR Lombardia n. 905 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su una condanna penale ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, deve essere motivato con un’effettiva valutazione di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e i legami familiari del richiedente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La motivazione che si limiti a richiamare la condanna e un generico orientamento giurisprudenziale, senza dare conto delle ragioni per cui i legami familiari non siano ritenuti idonei a superare il rischio, è astratta e stereotipata. In tale evenienza, in sede cautelare, il provvedimento va sospeso ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui la Questura di Milano aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’Amministrazione fondava il diniego sulla condanna riportata dall’interessato per i reati di rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, richiamando l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e un asserito orientamento giurisprudenziale secondo cui i legami familiari non costituirebbero di per sé una garanzia sufficiente. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva domanda cautelare, deducendo la presenza di documentati legami familiari sul territorio nazionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno alla luce dei nuovi elementi sopravvenuti, compresi quelli attinenti alla vita familiare dell’istante.
Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, che ha esteso l’obbligo di valutazione dei legami familiari anche allo straniero che, pur non avendo esercitato il diritto al ricongiungimento, abbia comunque vincoli familiari nel territorio dello Stato. Tale principio, ha evidenziato il Tribunale, impone un effettivo bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza pubblica e la tutela della vita familiare del richiedente.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare la condanna riportata dal ricorrente e un generico orientamento giurisprudenziale, senza operare alcuna concreta ponderazione dei legami familiari documentati. Una siffatta motivazione, secondo il TAR Lombardia, è da ritenersi astratta e stereotipata, non essendo idonea a illustrare le ragioni per cui detti legami non siano stati considerati prevalenti o comunque rilevanti nel bilanciamento richiesto dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione, e ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.
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Nota della Redazione
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