Non contestazione e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 12099 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione dei fatti, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., attiene a fatti costitutivi, modificativi o estintivi di una pretesa o di un’eccezione, e non al profilo valutativo di documenti o allegazioni della parte che domanda. Il relativo accertamento, investendo l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorrente che deduca la mancata considerazione di una circostanza asseritamente pacifica deve, per il principio di autosufficienza, indicare in quale atto sia stata allegata e in quale sede e modo provata o ritenuta pacifica; la mera riproduzione di uno stralcio arbitrariamente estrapolato di una deposizione testimoniale non soddisfa tale onere.
Il Fatto
Un’impresa edile, incaricata di lavori, ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della committente per il corrispettivo asseritamente dovuto. Proposta opposizione dalla committente, che dedusse l’avvenuto pagamento e la mal esecuzione delle opere, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno, il Tribunale rigettò sia l’opposizione sia la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che il credito fosse stato fondato su un prospetto contabile non sottoscritto né comunicato alla controparte e che il pagamento complessivo versato eccedesse il corrispettivo preventivato.
L’impresa ricorse per cassazione con tre motivi, dolendosi della violazione delle regole sulla non contestazione e dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in particolare delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado e della mancata inclusione delle opere elettriche e di rifinitura nel corrispettivo pattuito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., sostenendo di aver eseguito lavori ulteriori rispetto al preventivo, indicati nel prospetto contabile, e che la controparte, onerata a prendere posizione nella prima difesa utile, non aveva specificamente contestato tali circostanze.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato sotto un duplice profilo. Anzitutto ha ribadito che, ove si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza asseritamente pacifica, l’autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto la circostanza sia stata allegata, in quale sede e modo provata o ritenuta pacifica, come affermato da Sez. 6 n. 10761 del 04.04.2012; onere rimasto inadempiuto.
In secondo luogo, ha osservato che l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, rientrando nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, secondo il principio di Sez. 2 n. 27490 del 28.10.2019, confermato da Cass. n. 20963 del 2020 e Cass. n. 10182 del 03.05.2007. La Corte ha inoltre precisato che la non contestazione riguarda fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non il profilo valutativo di documenti o allegazioni, e si ravvisa nei casi in cui la parte abbia impostato la difesa su circostanze incompatibili con la contestazione.
Il secondo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame delle deposizioni testimoniali, è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva riprodotto integralmente la deposizione asseritamente decisiva, limitandosi a uno stralcio arbitrariamente estrapolato, così violando il requisito di specificità e di autosufficienza. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché non emergeva alcun fatto non esaminato e la censura investiva impropriamente la motivazione, ragionevole e fondata sul dato letterale del preventivo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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