Onere di specificità del ricorso per cassazione e autosufficienza dei motivi (Cass. civ. Sez. I n. 14696 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve indicare le norme di diritto di cui lamenta l’inosservanza, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata. Il motivo che si fondi su atti e documenti del giudizio di merito è inoltre inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ove il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli, nemmeno in forma riassuntiva, o senza indicarne la collocazione nei fascicoli. Il verbale redatto dal c.t.u., pubblico ufficiale, ha valore fidefaciente solo per la provenienza, le dichiarazioni delle parti e i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non per le attestazioni a fondamento valutativo, sicché il giudice di merito può interpretarlo valorizzando gli elementi di fatto in esso emergenti.

Il Fatto

Una società editrice e il suo legale rappresentante, in proprio e in qualità, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva respinto il gravame contro la pronuncia del Tribunale capitolino. Il giudice di primo grado aveva accolto le domande di due società titolari di diritti esclusivi su software, accertando la violazione dei diritti stessi, condannando i convenuti al risarcimento del danno e disponendo l’inibitoria, la cancellazione dei programmi e la pubblicazione del dispositivo su quotidiani nazionali.

Il ricorso è articolato in due motivi, entrambi fondati sulla violazione e falsa applicazione di legge. Le controricorrenti resistono con controricorso e depositano memorie. La questione centrale riguarda la valenza probatoria del verbale redatto dal consulente tecnico d’ufficio nel corso di un procedimento di descrizione ante causam e la contestazione dell’errore materiale in cui il consulente sarebbe incorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi denunciano la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma non precisano quali siano le norme di diritto di cui si lamenta l’inosservanza. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che deve essere espressamente richiamata. Non è consentito demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e di Cass. n. 18998 del 2021.

I motivi sono inoltre carenti di autosufficienza. Il primo si incentra su un verbale redatto dal c.t.u. in linea con quello dell’ufficiale giudiziario, il secondo sul valore di atto pubblico da riconoscere al medesimo verbale. Nessuno dei due mezzi reca però alcuna trascrizione, nemmeno riassuntiva, dei documenti menzionati, né fornisce indicazioni sulla loro localizzazione nei fascicoli. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e Cass. n. 18695 del 2021, precisando che l’indicazione dei documenti può avvenire alternativamente riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, come chiarito da Cass. n. 12481 del 2022 e dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.

I motivi sono infine non concludenti nel merito. La sentenza impugnata dà atto che l’affermazione del consulente relativa all’accesso presso l’immobile era contenuta nella relazione, ove si precisava che l’ausiliario aveva eseguito l’accesso presso la sede legale della sola società poi dichiarata fallita. È da escludere che l’elaborato, redatto da pubblico ufficiale, avesse valore fidefaciente quanto al fatto che sul luogo non operasse la società ricorrente. La sentenza non dà atto di alcuna precisa attestazione in tal senso e una tale attestazione presenterebbe un fondamento valutativo circa gli elementi rivelatori della presenza della società nei locali, non riconducibile a quanto l’atto pubblico può comprovare fino a querela di falso.

La Corte conclude che non vi è ragione per negare alla Corte di appello la facoltà di interpretare l’elaborato peritale, valorizzando il dato della presenza, nei locali visitati, di due elaboratori della società ricorrente. L’attività interpretativa del giudice di merito non avrebbe trovato ostacolo neppure ove avesse avuto ad oggetto vere e proprie attestazioni del pubblico ufficiale circa i fatti avvenuti alla sua presenza. Ricorrono infine le condizioni per la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., avendo rilievo la manifesta inconsistenza giuridica delle censure e la deduzione di motivi palesemente inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *