Riunione dei ricorsi contro sentenza non definitiva e definitiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 5139 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio — come la sentenza non definitiva e quella definitiva — vanno preliminarmente riuniti. L’ipotesi è assimilabile a quella, prevista dall’art. 335 cod. proc. civ., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza. La riunione risponde all’esigenza di unitaria trattazione delle impugnazioni che investono la medesima vicenda processuale. Il criterio opera d’ufficio e precede l’esame dei singoli motivi.

Il Fatto

Una controversia tra proprietari di fondi confinanti, avviata nel 2003 davanti al Tribunale, ha avuto ad oggetto distanze dal confine, apertura di vedute, demolizioni, servitù di passaggio e di scolo. Il primo giudice ha accolto solo in parte le domande principali e riconvenzionali. La decisione è stata impugnata con appello principale e incidentale davanti alla Corte d’Appello di Napoli.

La Corte distrettuale ha dapprima pronunciato una sentenza non definitiva, accogliendo alcuni motivi e rinviando al prosieguo altre questioni. Con successiva sentenza definitiva ha poi accolto il primo motivo dell’appello incidentale, condannando una parte ad arretrare il fabbricato e una veduta, e ha regolato le spese. Avverso entrambe le pronunce i soccombenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che alla medesima adunanza camerale è chiamato il ricorso proposto contro la sentenza non definitiva, mentre il presente ricorso investe la successiva sentenza definitiva. Entrambe le pronunce, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio.

Su questa premessa la Corte richiama il principio già affermato secondo cui i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi vicendevolmente, definiscono un unico giudizio vanno preliminarmente riuniti. La fattispecie è considerata assimilabile a quella dell’art. 335 cod. proc. civ., che disciplina la proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza.

Il Collegio richiama a sostegno Cass. Sez. 2 n. 9192 del 2017, nonché i conformi Cass. Sez. 1 n. 9377 del 2001 e Cass. Sez. 1 ord. n. 17603 del 2019. Il percorso argomentativo è interamente assorbito dalla questione preliminare: la Corte non esamina nel merito i motivi dei due ricorsi.

L’accoglimento della questione preliminare conduce alla riunione del presente giudizio a quello distinto proposto avverso la sentenza non definitiva. Il dispositivo si esaurisce in tale statuizione, con trattazione unitaria delle impugnazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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