Non contestazione dei fatti costitutivi e qualità di sindaco in responsabilità (Cass. civ. Sez. I n. 22234 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche nei giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l’art. 115, comma 2, c.p.c., trova applicazione il principio di non contestazione, sia pure con riferimento ai soli fatti primari, costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere. La qualità di sindaco del convenuto, presupponendo l’accettazione della nomina, costituisce fatto costitutivo e non può essere contestata per la prima volta in appello, essendo il convenuto tenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., a prendere posizione chiara e circostanziata sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. La relativa eccezione, se tardiva, è inammissibile, mentre l’accertamento dell’accettazione tacita resta questione di fatto, censurabile nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Nel 2005 la curatela del fallimento di una s.r.l. ha promosso azione di responsabilità ai sensi degli artt. 146 l.fall. nonché 2392, 2394 e 2407 c.c. contro l’amministratrice unica e i componenti del collegio sindacale, tra cui il ricorrente. La società, fallita nel 2002, aveva progressivamente subito perdite di esercizio per oltre un terzo del capitale sociale senza che fossero adottate le misure prescritte dagli artt. 2446 e 2447 c.c., per fatti anteriori alla riforma del diritto societario del 2003.
Il Tribunale di Teramo, espletata consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto la domanda condannando i convenuti in solido. La Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello principale del sindaco e gli appelli incidentali degli altri convenuti, accogliendo solo quello della curatela sulle spese. Il sindaco ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Il primo non si confronta con la ratio decidendi della corte territoriale, che ha correttamente rilevato la novità e tardività dell’eccezione sulla mancata accettazione della carica, sollevata solo in appello dopo che in primo grado il convenuto aveva svolto le proprie difese senza contestare la qualità di sindaco.
I giudici di legittimità ricostruiscono il perimetro del principio di non contestazione. Esso opera, anche nei giudizi anteriori alla riforma, per i fatti primari, mentre per i fatti secondari la non contestazione costituisce solo argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.; solo questi ultimi possono essere contestati per la prima volta in appello, non i primi.
La qualità di sindaco è fatta costitutivo pacifico: presuppone l’accettazione della nomina, che non richiede formalità specifiche e può risultare anche tacitamente dal compimento di atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico. Il relativo accertamento è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità se non ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché attiene al merito della valutazione della CTU. La Corte aggiunge che la nullità della consulenza sarebbe stata relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlata a interesse disponibile, e andava eccepita nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione.
Il terzo motivo è scollato dalla decisione: denuncia l’assenza di nesso causale presupponendo l’applicazione del criterio equitativo dello sbilancio patrimoniale, mentre la sentenza impugnata ha adottato il criterio dei netti patrimoniali, con riscontro istruttorio sulla indebita prosecuzione dell’attività. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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