Pluralità di rationes decidendi e inammissibilità del motivo non localizzato (Cass. civ. Sez. III n. 5102 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’inammissibilità delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre. Il motivo che censura una ratio decidendi fondandosi sul contenuto di un atto processuale ha l’onere di localizzare l’atto nel giudizio di legittimità: la sola riproduzione del contenuto, senza indicazione del luogo in cui esso è rintracciabile, integra violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare l’autosufficienza dal versante contenutistico.

Il Fatto

Una società ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato gli appellanti non tenuti a rispettare, ai sensi dell’art. 2923, comma 3, cod. civ., il contratto di locazione ultranovennale stipulato dalla società su terreni dei quali un terzo si era reso aggiudicatario all’esito di procedura esecutiva.

Il primo giudice aveva rigettato la domanda, escludendo la prova che il canone fosse inferiore di almeno un terzo a quello giusto. La Corte territoriale ha riformato la pronuncia, ritenendo idonea la relazione di stima di parte a dimostrare la carenza del giusto prezzo, in assenza di contestazioni della convenuta. La società propone tre motivi di ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata poggia su due motivazioni tra loro alternative. La prima valorizza la relazione di stima come elemento presuntivo del canone non giusto, unitamente alla mancata contestazione della convenuta. La seconda, introdotta dall’espressione “del resto”, muove dal rilievo che il Tribunale aveva ritenuto attendibili le valutazioni del tecnico di parte, ancorché riferite al 2008, e giustifica il dissenso sulla base della loro devalutazione alla data del 1999.

Il terzo motivo censura proprio questa seconda motivazione, ma è inammissibile. Esso si fonda sul contenuto della sentenza di primo grado, che viene riprodotto senza provvedere a localizzarlo nel giudizio di legittimità. L’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. impone l’indicazione espressa degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda: indicare un documento significa specificarne gli elementi identificativi, riportarne il contenuto e dire dove esso sia rintracciabile nel processo.

La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 1, ord. 10 dicembre 2020, n. 28184, secondo cui la mancata localizzazione del documento basta a determinare l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’autosufficienza dal versante contenutistico.

Consolidatasi per tale ragione la motivazione fatta oggetto del terzo motivo, ne discende l’inammissibilità dell’intero ricorso. Le questioni dei primi due motivi non possono essere esaminate, perché, quand’anche fondate, non impedirebbero alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa non idoneamente censurata. La Corte dà così seguito al principio per cui, in presenza di più ragioni autonome, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, richiamando Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931 e Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108.

Nulla è disposto sulle spese, essendo le parti intimate rimaste tali. La dichiarazione di inammissibilità comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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