Non contestazione dei giroconti bancari e riqualificazione del motivo in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 5435 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientra nell’interpretazione dell’atto di parte ed è riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione. L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., sussiste soltanto per i fatti noti alla parte o almeno conoscibili con l’ordinaria diligenza; la circostanza non nota è quella che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’interessato, non quella solo accidentalmente ignorata. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non osta alla sua riqualificazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva citato in giudizio la banca per ottenere la ricostituzione del saldo attivo del conto corrente e il risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’istituto alla ricostituzione del conto con un saldo attivo e al risarcimento di un importo corrispondente.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 maggio 2020, n. 1040, aveva accolto solo parzialmente il gravame, rigettando le censure sull’insufficiente liquidazione del danno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1226 cod. civ.; la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità di entrambi i motivi, risultando chiaramente individuabile il tipo di vizio concretamente denunciato. Il primo motivo di ricorso, rubricato come violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., è stato ritenuto parzialmente fondato nei soli limiti di seguito indicati.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha escluso il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La difesa della banca, con cui si rappresentava l’avvenuta contabilizzazione dei due giroconti, costituiva una mera difesa volta a paralizzare la domanda attorea di rideterminazione del saldo, e non già un’eccezione in senso proprio.

Diversamente, la Corte ha ravvisato il vizio sulla mancanza di specifica contestazione dei giroconti. Il motivo, pur formalmente sussunto nell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è stato riqualificato ai sensi del n. 5 della stessa disposizione, risultando sviluppato in termini di omessa considerazione di circostanze fattuali decisive.

La Corte ha ribadito che l’onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte o conoscibili con l’ordinaria diligenza, e che l’operatività del principio di non contestazione presuppone la puntuale allegazione dei fatti da parte dell’avversario. Nella specie, la replica del ricorrente di “nulla sapere” andava valutata alla luce del contesto complessivo, caratterizzato da operazioni di prelievo con sottoscrizioni rivelatesi apocrife. Poiché la sentenza impugnata non ha svolto tale complessiva valutazione, la causa è stata rinviata al giudice di merito.

Il secondo motivo, relativo alla liquidazione equitativa del danno, è stato dichiarato assorbito, poiché il danno era stato parametrato all’importo riconosciuto per la ricostruzione del saldo, la cui statuizione è venuta meno per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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