Distrazione delle spese in appello e compensazione legale non eccepita (Cass. civ. Sez. II n. 12355 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone la distrazione delle spese in favore del difensore, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., costituisce statuizione nuova nel giudizio di appello quando sia impugnato il capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese; non è soggetto al regime processuale di tipo preclusivo e può essere richiesto anche oralmente all’udienza di discussione o in sede di precisazione delle conclusioni. Il provvedimento di distrazione, lungi dal costituire una statuizione in senso stretto, è un autonomo provvedimento formalmente cumulato con la sentenza, inerente al solo rapporto tra difensore e cliente vittorioso, comportante la sostituzione del primo al secondo nel credito verso la parte soccombente. La compensazione legale richiede la coesistenza di crediti liquidi ed esigibili e deve essere fatta valere dalla parte interessata in via di eccezione: essa non è rilevabile d’ufficio dal giudice. L’esecutività del titolo giudiziale attiene alla tutela anticipata del credito, non alla sua certezza.

Il Fatto

Un condominio, dopo aver promosso un giudizio per l’accertamento dei compensi professionali di un architetto e della relativa responsabilità per vizi e difetti nelle opere eseguite, veniva condannato in primo grado a rifondere le spese di lite al professionista. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto dal condominio, rideterminava il saldo in restituzione in favore di quest’ultimo e, sul capo delle spese, riteneva prevalente la sua soccombenza, condannandolo alla rifusione in favore del difensore dell’appellato, dichiaratosi antistatario.

Il condominio presentava istanza di correzione dell’errore materiale, prospettando una intervenuta compensazione legale tra le somme a debito e la residua posizione debitoria della controparte. L’istanza veniva rigettata, rilevando che la modifica avrebbe inciso sul contenuto sostanziale del provvedimento. Avverso la sentenza di appello il condominio proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte affronta in via congiunta i primi due motivi, con i quali si contestava la distrazione delle spese disposta in appello relativamente al grado di merito. Il Collegio ricorda che, per il principio di devoluzione dell’appello, quando viene impugnato il capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese, la condanna alle spese in seconde cure è essa stessa statuizione nuova. Nella medesima prospettiva la giurisprudenza ha esteso l’applicazione del comma 2 dell’art. 93 cod. proc. civ. e la procedura di correzione ex art. 287 ss. cod. proc. civ. alla mera omissione del provvedimento di distrazione.

Il provvedimento di distrazione — ribadisce la Corte — non presenta alcuno dei caratteri giudiziali della domanda in senso proprio e sfugge alla relativa disciplina, potendo essere formulato anche oralmente all’udienza di discussione o in sede di precisazione delle conclusioni, come accaduto nel caso di specie. Esso si sottrae anche al regime processuale di tipo preclusivo, perché consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. I motivi sono pertanto infondati.

Quanto al terzo motivo, il ricorrente sosteneva che il credito distratto fosse inesistente, perché estinto per compensazione legale con il credito vantato dal condominio. La Corte esclude l’ipotesi della compensazione volontaria, mai prospettata, e di quella giudiziale, non emergente dalla motivazione. Quanto alla compensazione legale, rileva che entrambi i crediti litigiosi, pur divenuti liquidi con la sentenza di seconde cure, mancano del requisito dell’esigibilità, incluso nella liquidità. L’eseguibilità del titolo giudiziale attiene alla tutela anticipata del credito, non alla sua certezza.

La Corte ribadisce che la compensazione legale, pur operando ipso iure, deve essere fatta valere dalla parte interessata in via di eccezione: il giudice non è autorizzato a rilevarla d’ufficio. L’effetto estintivo si produce automaticamente solo in base al fatto obiettivo della coesistenza dei debiti compensabili, ma il verificarsi dei requisiti non è di per sé fatto estintivo, bensì modificativo-costitutivo. Da qui l’analogia con l’istituto della prescrizione. Nel caso di specie, la parte non aveva eccepito la compensazione, onde deve escludersi la sua sussistenza.

Infine, quanto al quarto motivo, la Corte esclude che la procedura di correzione possa essere utilizzata dalla parte tenuta al pagamento delle spese distratte per provare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Il provvedimento di distrazione è un autonomo provvedimento inerente al solo rapporto tra difensore e cliente vittorioso, comportante la sostituzione del primo al secondo nel credito verso la parte soccombente. L’istanza di distrazione non comporta alcun contraddittorio sostanziale con la controparte e quest’ultima non è legittimata ad impugnare il provvedimento. Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha escluso il ricorso alla correzione di errore materiale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *