Non luogo a provvedere sul parere TUSP per sopravvenuto perfezionamento dell’operazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 283 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo con cui l’amministrazione costituisce una società o acquisisce una partecipazione societaria presuppone che l’operazione non sia ancora perfezionata. La funzione di verifica si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Ove l’amministrazione abbia già proceduto, sotto la propria responsabilità, alla stipula del negozio costitutivo o di acquisto della partecipazione, l’atto deliberativo non può più essere esaminato nell’esercizio di quello specifico potere di verifica preliminare e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere. La verifica prosegue, semmai, nell’esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dall’ordinamento.

Il Fatto

Un comune della provincia di Belluno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un atto deliberativo consiliare relativo a una complessa operazione di aggregazione societaria, diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a una costituenda holding, mediante conferimento delle quote di tre società pubbliche e contestuale aumento del capitale sociale con sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione.

Nel corso dell’istruttoria l’ente ha comunicato che il Sindaco aveva partecipato all’assemblea dei soci votando a favore dell’aumento di capitale e del nuovo statuto, riservandosi di trasmettere l’atto notarile. Con successiva nota ha trasmesso copia del verbale assembleare e l’atto notarile repertoriato, registrato in data 02.07.2024. L’operazione risulta così perfezionata prima della resa del parere richiesto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. I caratteri di tale funzione sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, secondo cui l’esercizio dell’autonomia contrattuale del soggetto pubblico attraverso il diritto societario si articola in due fasi: la prima, pubblicistica, diretta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, privatistica, volta a tradurre in attuazione quella determinazione.

La Corte richiama il principio secondo cui il controllo si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata con gli strumenti del diritto privato. Ne discende che, ove l’amministrazione abbia già stipulato il negozio di costituzione o di acquisto della partecipazione, la verifica prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.

Le Sezioni riunite hanno qualificato la funzione come peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Quanto ai tempi, il pronunciamento deve intervenire entro sessanta giorni. Quanto ai parametri, la Corte verifica che il provvedimento contenga analitica motivazione sulla necessità della società, sulle ragioni e finalità della scelta anche sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato; va inoltre accertato che l’atto sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Su questa base la Sezione rileva che dall’istruttoria è emerso come l’operazione societaria sia stata portata a compimento senza attendere il parere richiesto. L’ente, in data 28 giugno 2024, quindi dopo l’inoltro della richiesta e prima del decorso del termine di legge, ha perfezionato l’operazione mediante atto notarile repertoriato, registrato il 02.07.2024. L’atto deliberativo non può pertanto essere esaminato nell’esercizio dello specifico potere di verifica preliminare. La Corte dichiara conseguentemente il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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