Regolarità del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 228 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il titolare di partecipazioni in società e in consorzi deve rappresentare le stesse applicando il metodo del patrimonio netto, e non il solo valore nominale delle quote. La mera indicazione dei valori nominali, in assenza di considerazione delle variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto degli enti partecipati, rende irregolare la redazione del conto giudiziale. Avvenuta la rettifica e la ricompilazione del conto, con corretta applicazione dei principi contabili, il giudice contabile ne accerta la regolarità e pronuncia il discarico dell’agente contabile. L’errore materiale che non incide sulla regolarità del conto non ne impedisce l’approvazione. In assenza di ammanchi e di profili di responsabilità non si provvede sulle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale n. 172194 relativo alla gestione di azioni per l’anno 2016, reso dall’agente contabile nella qualità di sindaco di un ente locale. A seguito di un precedente giudizio per resa di conto, l’agente aveva depositato i conti dei titoli azionari per gli esercizi 2016-2018, nei quali erano rappresentate le quote detenute in due società e in due consorzi.

La Procura contabile, preso atto che l’ente non aveva ricompilato i conti con l’individuazione del valore al patrimonio netto, come richiesto dalla Sezione, aveva espresso avviso contrario al discarico. L’agente si è costituito sostenendo di aver adeguato il conto alle indicazioni ricevute e chiedendo l’accertamento della regolarità e il conseguente discarico.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne la corretta redazione del conto giudiziale in presenza di partecipazioni societarie e consortili. La Sezione aveva già indicato, con le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022, la necessità di determinare il valore delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto, e non secondo il valore nominale.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che la ricompilazione era stata effettuata con il metodo del patrimonio netto solo per le partecipazioni nelle società, ma non per i due consorzi. La Procura ha quindi contestato nuovamente l’irregolarità dei conti, pur non contestando la responsabilità dell’agente. La difesa ha chiesto un differimento dell’udienza per adeguare i conti anche con riferimento alle posizioni consortili; all’esito del rinvio l’agente ha provveduto alla ricompilazione.

All’udienza finale la Procura ha preso atto della ricompilazione dei conti e della corretta applicazione dei principi contabili. Quanto al consorzio per cui non si disponeva dei valori di patrimonio netto, la partecipazione è stata valorizzata al prezzo di acquisto e la Procura ha escluso una perdita durevole di valore, segnalando un mero errore materiale nel conto del 2016.

Il Collegio ha accertato che il conto giudiziale risulta debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso dall’agente contabile, potendosi pertanto procedere all’approvazione dello stesso con contestuale discarico. L’errore materiale prospettato dalla Procura non inficia la legittimità e la regolarità del conto. Stante la regolarità del conto, in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, non si provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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