Interruzione per decesso del difensore e mancata riassunzione: estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 233 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, interrotto per il decesso del difensore della parte appellante, il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla conoscenza legale dell’evento. Decorso inutilmente tale termine, l’estinzione opera di diritto e può essere dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza dal giudice davanti al quale sarebbe dovuta avvenire la riassunzione. All’estinzione consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La disciplina del codice di giustizia contabile ricalca, sul punto, quella del rito civile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di appello in materia di pensioni di guerra, proposto dall’appellante avverso una sentenza della Sezione giurisdizionale regionale che aveva respinto i ricorsi contro i provvedimenti del Ministero del Tesoro in tema di migliore classifica pensionistica e di pensione indiretta di guerra.
All’udienza del 22.02.2002 il Collegio ha interrotto il giudizio per il decesso del difensore della parte appellante, avvenuto pochi giorni prima. Dopo l’interruzione nessuna delle parti ha depositato atti o istanze di riassunzione. Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l’udienza del 5.12.2025, nella quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 300 cod. proc. civ., ritenuto applicabile al giudizio contabile in forza del rinvio dinamico consentito dall’art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933, poi superato dall’entrata in vigore del codice di giustizia contabile. Su questa base la Sezione ha accertato che, dal momento dell’interruzione, nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione del processo.
Il Collegio richiama quindi l’art. 305 cod. proc. civ., secondo cui il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. La stessa regola è ribadita dall’art. 109, comma 6, cod. giust. cont. La competenza a dichiarare l’estinzione spetta al giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione, principio confermato dal precedente Cass. n. 2040/1984.
Quanto alla decorrenza del termine, la Corte precisa che i tre mesi decorrono dalla data della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti, secondo Cass. n. 15004/2024 e Cass. n. 773/2013, e in ogni caso dalla conoscenza legale dell’interruzione, come affermato da Corte cost. n. 261/2010 e Cass. n. 3783/2012.
Nel caso concreto il processo di appello non è stato riassunto nei termini di legge. L’estinzione opera quindi di diritto e può essere dichiarata anche d’ufficio con sentenza, ai sensi degli artt. 111, commi 1 e 4, cod. giust. cont. e 307 cod. proc. civ. All’estinzione consegue, per effetto degli artt. 111, comma 6, cod. giust. cont. e 310, comma 2, cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La Corte dichiara infine nulla sulle spese di giustizia, non luogo a provvedere per quelle di lite, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi degli artt. 111, comma 8, cod. giust. cont. e 310, comma 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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