Non menzione e sospensione condizionale: benefici autonomi, obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30855 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I benefici della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena perseguono finalità diverse e non sono tra loro incompatibili. Mentre la sospensione sottrae alla punizione il colpevole che offra possibilità di ravvedimento e, attraverso la revoca, costituisce remora a ulteriori violazioni, la non menzione favorisce il ravvedimento eliminando la pubblicità quale conseguenza negativa del reato. Non è pertanto contraddittoria la decisione che neghi un beneficio e conceda l’altro. Resta fermo che la sentenza che conceda uno solo dei due benefici deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole all’uno non fondino la concessione dell’altro, oppure altri elementi di segno contrario al beneficio negato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per trasporto di materiale esplodente, costituito da candelotti rinvenuti dalle forze dell’ordine all’interno di una scatola, in parte sfusi e in parte assemblati con le micce unite. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18/09/2024, ha confermato la condanna e ha concesso la sospensione condizionale della pena, negando però la non menzione.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la qualificazione del materiale e le ragioni del diniego del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto ritenuto dimostrato il carattere esplodente dei candelotti, valorizzando la fattura esteriore e il confezionamento degli oggetti, rinvenuti con le micce unite, e soprattutto le dichiarazioni rese nell’immediatezza dal ricorrente, che aveva riferito trattarsi del residuo di materiale acquistato in occasione del precedente Capodanno e in parte utilizzato.

La Corte di appello aveva inoltre illustrato, in termini non sindacabili in sede di legittimità, le ragioni connesse alla gravità della condotta: candelotti rudimentali, presumibilmente acquistati sul mercato clandestino, che per quantitativo e modalità di detenzione e trasporto avrebbero potuto provocare, in caso di esplosione, conseguenze non irrilevanti. Proprio tali ragioni, pur tenuto conto della concessa sospensione condizionale, avevano indotto a negare la non menzione della condanna.

La decisione impugnata è stata giudicata coerente con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla Corte. Secondo Sez. 3 n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106-01, i due benefici perseguono finalità diverse e non è contraddittoria la decisione che neghi l’uno e conceda l’altro. Secondo Sez. 4 n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787-01, la sentenza che conceda un solo beneficio deve indicare le ragioni per le quali gli elementi favorevoli alla concessione dell’uno non fondino la concessione dell’altro, oppure altri elementi contrari al beneficio negato.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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