Sequestro preventivo accise: inammissibili le censure nuove proposte in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 8270 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È inammissibile, per violazione del divieto di novum, il ricorso che proponga per la prima volta in sede di legittimità questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai sollevate con i motivi di riesame. La regola opera anche con riguardo alle censure sulla sequestrabilità dei singoli beni cautelati, quando esse non siano state dedotte nel gravame di merito e non ricorra l’ipotesi dell’argomento nuovo enunciato a sorpresa dal giudice dell’impugnazione in funzione risolutiva.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 3 giugno 2024, rigetta l’appello cautelare proposto dal legale rappresentante della società avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto il sequestro preventivo del deposito commerciale di prodotti petroliferi, nonché di gasolio, oli lubrificanti e additivi ivi stoccati, in relazione a ipotesi di reato in materia di accisa sui prodotti energetici.

Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la mancanza di motivazione sull’esistenza dei presupposti del sequestro impeditivo ex art. 44 d.lgs. n. 504/1995, l’erronea estensione della cautela reale anche ai prodotti petroliferi non ancora destinati a usi illeciti e l’insussistenza del nesso tra le res e il delitto contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa sistematica secondo cui il ricorso avverso le ordinanze in materia di riesame cautelare reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è consentito per la sola violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi motivazionali così radicali da rendere del tutto mancante o meramente apparente l’apparato argomentativo, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Su questa base la Corte esamina congiuntamente i tre motivi, perché connessi, e li dichiara inammissibili. Essi, infatti, non erano stati prospettati con i motivi di riesame e risultano perciò preclusi in sede di legittimità. Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate trova applicazione, precisa la Corte, anche nel ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale.

La regola si ricava dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., ed è funzionale a evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado su un punto non investito dal controllo del giudice dell’impugnazione, perché non segnalato con i motivi di gravame. Sussiste, dunque, violazione del divieto di novum quando in legittimità si prospettino per la prima volta questioni che presuppongono un’indagine di merito mai sollevata.

La Corte esclude che operi la deroga delle questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale evenienza è stata ricollegata alle ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione di merito abbia enunciato a sorpresa argomenti nuovi in funzione risolutiva. Nel caso concreto, invece, la difesa in sede di riesame aveva dedotto la preclusione cautelare, il ne bis in idem e l’assenza di autonoma valutazione su fumus e periculum, ma nessuna doglianza aveva rivolto alla sequestrabilità dei beni cautelati, in particolare dei prodotti petroliferi stoccati. Il Tribunale del riesame, dal canto suo, aveva risposto alle doglianze effettivamente prospettate.

La Corte distingue infine il precedente richiamato dal ricorrente: la decisione citata riguardava un’ipotesi di omessa pronuncia sul petitum, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l’istanza di dissequestro rimasta inevasa. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente alle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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