Nessun computo integrale in pensione degli aumenti CCNL maturati dopo la cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 167 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme del contratto collettivo operano sul rapporto di lavoro e sul trattamento in attività di servizio e solo in via eccezionale si riflettono sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole attribuiscano i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto. Nel calcolo del trattamento di quiescenza confluiscono esclusivamente i miglioramenti economici relativi agli scaglioni di aumento già maturati e percepiti alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi contrattuali scaglionati nel tempo spettano, per il periodo successivo, soltanto al personale in servizio alle singole decorrenze, salvo deroghe espresse non trasponibili in contesti contrattuali che non le contemplano. È inoltre preclusa la cumulabilità tra miglioramento contrattuale sulla base stipendiale e perequazione automatica.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente scolastico collocato in quiescenza dall’1.09.2018, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione e alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, con il computo nella base pensionabile di tutti gli aumenti previsti dal CCNL Area Dirigenziale “Istruzione e Ricerca” dell’8.07.2019 per il triennio 2016-2018, comprensivo degli aumenti della contrattazione integrativa regionale, oltre agli arretrati e ai maggiori ratei pensionistici con rivalutazione e interessi.

L’INPS, costituitosi, ha sostenuto di avere già riliquidato la pensione e corrisposto i ratei arretrati con il cedolino di maggio 2023, osservando che nella base di computo può confluire solo il quantum retributivo acquisito alla data di cessazione. Il Ministero dell’Istruzione ha concordato sull’adeguamento con effetto sul trattamento pensionistico, contestando i conteggi di parte. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28.04.2025.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla regola di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che commisura la pensione alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l’ultimo giorno di servizio. Le clausole contrattuali possono incidere sul trattamento pensionistico solo in via eccezionale, quando attribuiscano i miglioramenti anche al personale cessato durante la vigenza contrattuale: in tal caso, e a tali limitati fini, il pensionato è considerato ancora in servizio.

La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 17/QM/1999 e n. 11/QM/1998: come non si matura in servizio il diritto a un aumento percentuale prima della relativa decorrenza, così non può calcolarsi in pensione un trattamento retributivo mai acquisito in servizio, perché il diritto all’intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è sorto in concreto per mancanza della condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione dell’aumento. Nel solco di tale principio si collocano anche le pronunce di appello richiamate, tra cui Sez. II n. 127/2018, Sez. I n. 268/2016 e Sez. II n. 1370/2016.

Il giudice esamina quindi gli artt. 39 e 40 del CCNL dell’8.07.2019. L’art. 40, terzo comma, stabilisce che i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza del triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti. L’espressione “integralmente” si riferisce alla somma dei benefici dei commi 1 e 2, sicché la pensione va commisurata solo sugli aumenti stipendiali maturati all’atto del collocamento a riposo e non su quelli maturati successivamente, non avendo la norma esteso i benefici futuri a chi era già cessato. Non si tratta di un beneficio unico, ma di tanti e separati benefici che hanno composto la retribuzione alle scadenze fissate.

La Corte condivide infine l’argomento dell’INPS sulla preclusione del cumulo tra miglioramento contrattuale e perequazione automatica, richiamando le pronunce delle Sezioni centrali d’appello (Sez. III n. 84/2010, n. 626/2015, n. 472/2017; Sez. I n. 454/2011, n. 279/2013; Sez. II n. 33/2012, n. 412/2012, n. 486/2012, n. 700/2014): i due istituti, pur distinti, mirano al medesimo risultato di neutralizzare l’aumento del costo della vita, e il loro cumulo si risolverebbe in una duplicazione di benefici incompatibile con il meccanismo perequativo.

Poiché l’INPS ha documentato di aver applicato i miglioramenti nei limiti delle scadenze maturate in servizio, riliquidando la pensione e corrispondendo gli arretrati, il ricorso è respinto. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *