Revocazione straordinaria inammissibile per documento già acquisito agli atti (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 21 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione straordinaria ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. è inammissibile quando il documento, asseritamente nuovo, risulti già acquisito al fascicolo processuale e richiamato negli atti di causa, difettando il requisito della forza maggiore o del fatto dell’avversario che ne abbia impedito la produzione. La mancata conoscenza del documento non può dipendere da un difetto di diligenza nello studio degli atti. La novità e la preesistenza del documento si valutano con riferimento al termine dell’attività assertiva e probatoria della parte. Il giudizio di revocazione straordinaria presuppone una sentenza passata in giudicato formale, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all’art. 6 della l. n. 1/2026, in tema di prescrizione del danno erariale, non trova applicazione alle sentenze che, alla data di entrata in vigore della novella, siano già coperte da giudicato formale.
Il Fatto
Con la sentenza n. 6/A/2025 la Sezione d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana aveva confermato la condanna di quattro amministratori, in solido tra loro, al pagamento in favore della Provincia di Catania della somma di euro 90.267,156, pari al 40% del danno erariale conseguente a un’operazione di locazione di beni mai utilizzati. I soccombenti avevano proposto appello deducendo la tardività della riassunzione del processo e la prescrizione del danno: entrambi i motivi erano stati respinti. Avverso tale pronuncia gli stessi hanno proposto ricorso per revocazione straordinaria.
Il ricorso è stato fondato su tre motivi: il rinvenimento di un documento nuovo, ossia l’originale atto di citazione del giudizio di querela di falso, che avrebbe dimostrato la regolare notifica alla Procura regionale, superando l’eccezione di tardività della riassunzione; l’erronea valutazione della prescrizione, desunta da una nota bancaria del 2008; l’erronea ripartizione delle quote di responsabilità, per non aver considerato la posizione di un soggetto estromesso per prescrizione. La Procura generale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per irritualità del deposito e per violazione dell’art. 202 c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di decadenza sollevata dal pubblico ministero, incentrata sull’alterazione dell’iter procedimentale di introduzione del giudizio. Il Collegio ha osservato che la revocazione straordinaria richiede il deposito del ricorso nella segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla scoperta del documento. Nel caso di specie, il documento era stato rinvenuto il 24.09.2025 e il ricorso era stato notificato il 29.10.2025, anziché depositato, per essere poi depositato il 31.10.2025 e nuovamente il 28.11.2025, con la prova delle avvenute notifiche. Pur rilevando l’anomalia, la Corte ha ritenuto il deposito tempestivo, sia rispetto al termine di sessanta giorni sia rispetto al termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, ritenendo le notifiche anticipate, ancorché irregolari, valide ai sensi degli artt. 44 e 48 c.g.c.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha accertato che il documento indicato come nuovo, ossia l’atto di citazione del giudizio di querela di falso, era già agli atti del processo ed era stato oggetto di valutazione da parte del giudice d’appello. La sua esistenza risultava per tabulas dallo stesso atto di appello, che lo richiamava espressamente. Inoltre, la difesa aveva dichiarato di aver rinvenuto il documento “approfondendo lo studio del fascicolo”, circostanza che conferma la sua presenza nel fascicolo processuale. Ne consegue che i ricorrenti, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscerlo, risultando insussistente la forza maggiore che avrebbe impedito la produzione, requisito essenziale per l’ammissibilità della revocazione ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c.
Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili in quanto estranei ai tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 202 c.g.c. e non riconducibili all’ipotesi del rinvenimento di documenti nuovi.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 6 della l. n. 1/2026, richiamata dai ricorrenti per far valere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La novella si applica ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 22.01.2026. La sentenza revocanda, depositata il 23.01.2025, non era stata notificata ed era passata in giudicato formale, non essendo stato interposto alcun ricorso per revocazione ordinaria né ricorso per cassazione. Poiché la revocazione straordinaria presuppone proprio il passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata, il Collegio ha ritenuto inoperante la disciplina transitoria, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Le spese di giustizia, liquidate in euro 64,00, sono poste a carico dei soccombenti in solido tra loro.
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Nota della Redazione
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