Non ricorribilità del rigetto del concordato e amministratore di fatto (Cass. pen. n. 35821/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di rigetto della proposta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua. L’amministratore di fatto è individuato sulla base di elementi sintomatici dell’inserimento organico in qualsiasi settore gestionale dell’attività economica, accertamento riservato al giudice di merito. Il vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta è generico se la censura non indica le ragioni in fatto e in diritto della prospettazione difensiva.
Il Fatto
Un imprenditore, nella qualità di amministratore prima di diritto e poi di fatto di una società dichiarata fallita, è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose, con le aggravanti del danno di rilevante gravità e dei più fatti di bancarotta. La Corte d’appello di Roma, confermando la condanna di primo grado con riforma solo sul trattamento sanzionatorio, ha rigettato la proposta di concordato con il Procuratore generale ex art. 599-bis c.p.p. e ha negato le attenuanti generiche.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando il rigetto del concordato e delle attenuanti generiche, la qualifica di amministratore di fatto e la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Quanto al rigetto della proposta di concordato, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite il 10 luglio 2025, secondo cui l’ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato la genericità della censura: la difesa non si è confrontata con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale, che aveva escluso le attenuanti in ragione della particolare gravità della condotta, dell’elevato debito erariale e della totale assenza di attivo.
La Corte ha dichiarato infondato il secondo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto. Ha ribadito che la prova dell’amministrazione di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico in qualsiasi settore gestionale, accertamento insindacabile se sostenuto da motivazione congrua e logica. La Corte territoriale aveva individuato una pluralità di indici: il ruolo di mero prestanome del coimputato, il ruolo dominante del ricorrente nella gestione, la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni della moglie e la titolarità del pegno non revocato. La difesa si è limitata a una censura sulla valutazione delle prove, senza allegare i mezzi di prova secondo il principio di autosufficienza.
La Corte ha dichiarato indeducibile il terzo motivo per genericità. La censura sulla sussistenza dell’elemento soggettivo era priva di indicazioni sulle ragioni in fatto e in diritto fondanti la prospettazione difensiva, e deduceva circostanze irrilevanti (omissioni del curatore, valutazioni personali dello stesso) che non elidevano le condotte accertate.
Implicazioni Pratiche
- Non impugnabilità del rigetto del concordato: L’avvocato deve considerare che l’ordinanza di rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p. non è autonomamente ricorribile per cassazione, essendo stata esclusa la ricorribilità da recente pronuncia delle Sezioni Unite.
- Contestazione dell’amministrazione di fatto: Per censurare la qualifica di amministratore di fatto, la difesa deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi di prova specifici che contrastano gli indici sintomatici (es. documenti, testimonianze) e rispettare il principio di autosufficienza, non potendo limitarsi a una diversa lettura dei dati processuali.
- Genericità del motivo sull’elemento soggettivo: Il motivo che contesta l’elemento soggettivo della bancarotta deve indicare analiticamente le ragioni per cui la motivazione del giudice è carente, confrontandosi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e non deducendo circostanze irrilevanti (come le omissioni del curatore) che non incidono sulla prova delle condotte.
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Nota della Redazione
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