Il termine di sessanta giorni per la domanda tardiva si applica ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 12096 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 208, comma 3, c.c.i.i., che fissa, a pena di inammissibilità, il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale. Il termine decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili al creditore. Per i crediti prededucibili, il termine non inizia a decorrere prima di una chiara contestazione che renda necessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 222, comma 1, c.c.i.i..
Il Fatto
Una società, affittuaria di un ramo d’azienda, propose domanda tardiva di ammissione al passivo della concedente, sottoposta a liquidazione giudiziale, per un credito vantato a titolo di surroga in alcune spettanze dei lavoratori dipendenti maturate prima dell’affitto. La domanda fu rigettata dal giudice delegato per mancata prova del credito. In sede di opposizione allo stato passivo, la procedura eccepì l’inammissibilità della domanda per intervenuta scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i.
Il tribunale accolse l’eccezione e rigettò l’opposizione. Avverso il decreto, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’applicabilità del termine di cui all’art. 208, comma 3, c.c.i.i. ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale. La ricorrente sosteneva che, essendo il credito sorto dopo l’apertura della procedura, non potesse applicarsi il termine decadenziale previsto per le domande tardive.
La Corte ricostruisce il travaglio interpretativo sviluppatosi sotto la vigenza della legge fallimentare, ove la mancanza di una norma specifica aveva indotto la giurisprudenza a fissare un termine in via analogica (Cass. nn. 34730/2021; 3872/2020) o a rimettere al giudice del merito un criterio elastico basato sulle circostanze concrete (Cass. n. 18760/2024). Il nuovo codice della crisi ha eliminato tale incertezza, stabilendo un termine certo di sessanta giorni per le domande ultratardive, e non vi è ragione per ipotizzare una soluzione diversa per i crediti sorti in pendenza di procedura. La causa non imputabile è in re ipsa fino al sorgere del credito, ma da quel momento opera la decadenza.
La Corte respinge il primo motivo, affermando il principio di diritto sopra riportato. Quanto al secondo motivo, relativo alla decorrenza del termine per i crediti di rivalsa verso i lavoratori, la Corte ritiene corretta la scelta del tribunale di esaminare le singole posizioni, non potendosi applicare l’orientamento sul credito da locazione a formazione progressiva, trattandosi di crediti distinti da contratti differenti. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, perché il credito condizionato è suscettibile di immediata domanda di ammissione al passivo da ammettersi con riserva.
Il quarto motivo, sulla pretesa ricognizione di debito, è inammissibile, sia per la natura interpretativa della questione, sia perché una ricognizione anteriore all’apertura della procedura renderebbe il credito non sorto in pendenza di procedura. Il quinto motivo è inammissibile per la genericità delle censure e per la pluralità di ragioni autonome a sostegno della decisione impugnata. Gli ultimi due motivi, attinenti al quantum, risultano assorbiti per la parte in cui la domanda è stata dichiarata inammissibile, ma vengono esaminati con esito negativo per l’unica posizione rispetto alla quale la domanda era tempestiva.
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Nota della Redazione
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