Notaio e onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno (Cass. civ. Sez. III n. 12634 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del notaio, l’accertamento del nesso di causalità tra l’inadempimento del professionista e il danno lamentato costituisce presupposto indefettibile della condanna risarcitoria. Spetta al danneggiato allegare e provare, anche mediante giudizio controfattuale, che l’omessa informazione doverosa ha determinato il pregiudizio. Il giudice del rinvio che ometta tale verifica fonda la decisione su un presupposto mancante. Non integra travisamento della prova, sindacabile in cassazione, la proposta di una diversa lettura dei mezzi di prova, che si risolve in una critica non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

Il notaio ricorrente era stato convenuto in giudizio da due acquirenti di un immobile, i quali assumevano di aver subito un danno per non essere stati informati, in sede di rogito, dell’impossibilità di proseguire nella fruizione di agevolazioni fiscali connesse al mutuo originario. Il contributo statale in conto interessi era stato loro revocato per difetto dei requisiti soggettivi. La banca mutuante aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente beneficate.

Dopo un primo rigetto in primo grado, fondato sul difetto di causalità, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, aveva ritenuto non prescritto il credito risarcitorio e aveva condannato il notaio al rimborso delle somme richieste dall’istituto di credito. Avverso tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la mancanza di motivazione e la violazione delle regole sull’onere probatorio. Il Collegio rileva che il giudice del rinvio, una volta esclusa la prescrizione, avrebbe dovuto procedere all’esame degli elementi essenziali del credito risarcitorio, ossia dell’avvenuta dimostrazione non solo dell’inadempimento professionale, ma anche dell’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno.

Tale accertamento causale risulta del tutto mancante nella sentenza impugnata. Il difetto di causalità era stato, anzi, indicato dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto della domanda. La condanna del notaio appare pertanto priva di un presupposto fondamentale, poiché non è stata dimostrata la derivazione causale del pregiudizio dall’inadempimento contestato.

La Corte richiama il consolidato insegnamento di legittimità in materia di responsabilità notarile (Sez. 3, ordinanza n. 25567 dell’1/9/2023), secondo cui la prova del nesso causale costituisce uno specifico onere incombente sul danneggiato. I due motivi sono pertanto accolti, con cassazione sul punto della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma per il nuovo accertamento.

Il terzo e il quarto motivo sono invece dichiarati inammissibili. Il ricorrente propone una diversa lettura dei mezzi di prova, volta ad accreditare un differente momento di conoscibilità del danno, qualificandola come travisamento della prova. Il Collegio osserva che tale vizio non consiste in una diversa interpretazione dei mezzi di prova, ma in una svista sul fatto probatorio in sé, che può eccezionalmente trovare ingresso in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo ove il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato (Sez. U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024).

Il quinto motivo, relativo al momento di produzione del danno ai fini della rivalutazione, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. La Corte dispone il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, rimettendo a essa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *