Notifica dell’accertamento al domicilio fiscale dichiarato e Irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 21630 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, per le persone fisiche la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale e i cambi di residenza anagrafica hanno effetto, ai fini della variazione del domicilio fiscale, entro sessanta giorni dalla data in cui la variazione è stata effettuata. La notificazione degli atti tributari, ove non eseguita a mani proprie, deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, sicché rileva in via prioritaria l’indicazione di tale domicilio nella dichiarazione dei redditi, restando la notifica efficace anche in caso di cambio di residenza. Quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, trova applicazione l’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sempre che le ricerche e il trasferimento siano attestati nella relata; ricorre invece l’art. 140 cod. proc. civ. solo quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo e il destinatario non sia stato rinvenuto per temporanea irreperibilità. La mancata costituzione in appello non fa venir meno la soccombenza e legittima la condanna alle spese del grado.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento concernente IRPEF relativa all’anno 2006, deducendo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico, eseguita con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta presso la dismessa residenza di Roma. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, rilevando che il cambio di domicilio era stato protocollato dal Comune solo nel 2012, successivamente alla notifica, e che il nuovo domicilio fiscale dichiarato decorreva dal 14/10/2014.
Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e illegittima condanna alle spese del giudizio di appello, cui non aveva partecipato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la ricostruzione della disciplina affidata alla Cass. n. 36217 del 28/12/2023. Ai fini delle imposte dirette, l’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, per le persone fisiche, la residenza anagrafica coincide con il domicilio fiscale; i cambi di residenza comportano il mutamento del domicilio fiscale e hanno effetto entro sessanta giorni dalla variazione.
La notificazione degli atti tributari, ove non effettuata a mani proprie, va eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Rileva in via prioritaria l’indicazione del domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata ha effetto anche in caso di cambio di residenza.
Nel caso di specie la CTR ha accertato in fatto che dai registri anagrafici risultava unicamente la residenza a Roma e non il trasferimento, protocollato solo nel 2012, e che il nuovo domicilio fiscale dichiarato decorreva dal 14/10/2014. La notifica è stata dunque eseguita presso il domicilio fiscale risultante all’Amministrazione, con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta. Le diverse affermazioni del ricorrente si scontrano con l’accertamento in fatto e tendono a una rivalutazione nel merito del materiale probatorio; esse sono inoltre prive di specificità, non essendo stati trascritti o allegati gli atti richiamati.
Quanto alla distinzione tra le due forme di notificazione, la Corte ribadisce che si ricorre all’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario non rinvenuto per temporanea irreperibilità; si applica invece l’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il contribuente non sia reperito perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che il trasferimento non consista nel mero mutamento di indirizzo nello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017). Per l’irreperibilità assoluta il perfezionamento richiede il deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso di otto giorni dall’affissione.
Il secondo motivo è infondato: la mancata costituzione in appello è una scelta processuale che non elimina la soccombenza, con conseguente legittimità della condanna alle spese. Il ricorso è rigettato, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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