Interpretazione atto amministrativo riservata al merito e censurabile solo per regole ermeneutiche (Cass. civ. Sez. I n. 21631 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della pubblica amministrazione, è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l’interpretazione dei contratti. In sede di legittimità essa è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Non è ammissibile la doglianza che si sostanzi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione, quando della clausola siano possibili due o più letture ugualmente plausibili. L’omesso esame di un elemento istruttorio non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Il Fatto

Una privata cittadina, titolare di immobili danneggiati dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, aveva ottenuto il riconoscimento di un contributo per i danni subiti. Il commissario delegato aveva fissato al 35% l’acconto sull’importo complessivo ammesso a contributo, con la conseguenza che la somma residua non era stata corrisposta. La ricorrente ha agito per il pagamento del saldo, ma l’opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta dal Tribunale, con rigetto della domanda.

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, escludendo che i provvedimenti richiamati avessero attribuito un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del saldo. Il diritto al pagamento sarebbe stato subordinato a un successivo provvedimento amministrativo del commissario, o della Regione subentrata, da adottarsi tenendo conto delle residue disponibilità finanziarie. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la cittadina, affidandolo a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la stretta connessione delle questioni. Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. nell’interpretazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e di quella commissariale. Il secondo lamenta la violazione delle medesime ordinanze e l’omesso esame dell’allegato all’ordinanza commissariale che attribuiva al comune il calcolo del contributo e la definizione del beneficio.

Il collegio ricorda che, secondo un orientamento consolidato, l’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito, proprio perché si risolve in un’indagine di fatto. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 20181 del 2019 e la Sez. lav. n. 17367 del 2010. Ne consegue che in cassazione quella interpretazione è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo, non potendo risolversi nella critica del risultato raggiunto dal giudice.

La Corte rileva che la ricorrente, pur deducendo la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., non ha precisato in qual modo il giudice del merito si sia discostato dai relativi criteri, limitandosi a contrapporre una propria lettura delle ordinanze e a negare il significato attribuito all’espressione sulle future provvidenze. Essa non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva ripetutamente evidenziato come il potere di determinare l’entità dei contributi fosse rimesso al commissario entro i limiti delle risorse assegnate.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Richiama le Sezioni Unite n. 8052 del 2014 e la Cass. n. 27415 del 2018. I due motivi sono quindi dichiarati inammissibili. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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