Notifica appello oltre termine per errore del notificante (Cass. civ. Sez. II n. 7280 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti processuali, l’atto notificato oltre il termine di decadenza in forza di una seconda notificazione è idoneo a evitare la decadenza soltanto se la prima notificazione non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, fermo il suo onere di riattivare il procedimento entro un termine ragionevole. L’erronea indicazione dell’indirizzo del procuratore domiciliatario della controparte integra errore imputabile al solo notificante, non scusabile. Il pubblico ufficiale è tenuto, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., a svolgere ricerche in loco, ma non a reperire l’esatto indirizzo del destinatario su fonti esterne, quale l’albo professionale. Ne discende l’inammissibilità dell’appello tardivo.

Il Fatto

Una scrittura privata del 1999, qualificata dai contraenti come preliminare di compravendita immobiliare, non fu mai seguita dal contratto definitivo. Il promissario acquirente rimase nel possesso dell’immobile; gli eredi del promittente venditore convennero il detentore per il rilascio, chiedendo anche la restituzione del prezzo e i frutti civili. Il Tribunale di Catania, nel 2018, respinse la domanda.

La Corte di appello di Catania, con sentenza non definitiva n. 966 del 5.6.2020, riformò integralmente la decisione, condannando il convenuto al rilascio e gli appellanti alla restituzione del prezzo, rinviando al prosieguo la liquidazione dell’indennità di occupazione. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione, censurando in via principale la declaratoria di tempestività dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., contestando la tesi del giudice di appello secondo cui l’insuccesso della prima notifica, tentata presso il difensore domiciliatario e non andata a buon fine per irreperibilità, era addebitabile al pubblico ufficiale, che avrebbe potuto individuare l’esatto recapito consultando l’albo professionale. Il motivo è fondato.

Dagli atti emerge che la sentenza di primo grado fu notificata il 20.6.2018 e che, dopo un primo tentativo fallito il 18.7.2018, l’atto di appello fu notificato il 26.7.2018, oltre il termine di trenta giorni fissato a pena di inammissibilità dall’art. 325 cod. proc. civ.. La prima notifica non aveva avuto successo perché diretta a un indirizzo diverso da quello in cui aveva sede lo studio del procuratore presso cui la parte aveva eletto domicilio.

La Corte richiama l’orientamento consolidato: la seconda notificazione sana la decadenza solo se la prima è fallita per causa non imputabile al notificante, con onere di riattivazione entro un termine ragionevole (Cass. n. 115 del 2022; Cass. n. 23876 del 2022; Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 16943 del 2018; Cass. n. 4842 del 2012; Cass. Sez. un. n. 3818 del 2009; Cass. Sez. un. n. 17352 del 2009). L’impedimento deve dipendere da forza maggiore o da fatto non riconducibile a errore o negligenza del notificante.

Nel caso concreto la parte non ha offerto alcuna ragione dell’erronea indicazione, non corrispondente agli atti e a essa imputabile. La tesi dell’appellante — secondo cui sarebbe bastata una rapida consultazione dell’albo — non è condivisibile: il pubblico ufficiale ha il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., di effettuare ricerche concrete in loco, ma non di reperire l’effettivo indirizzo su fonti esterne come l’albo professionale (Cass. n. 32444 del 2021). La giurisprudenza richiamata nel controricorso (Cass. n. 2174 del 2017; Cass. n. 8638 del 2017) conferma tale lettura, riguardando casi di errori materiali emendabili dall’ufficiale. È invece onere del notificante accertare anche il trasferimento dello studio del procuratore, senza errore scusabile (Cass. n. 17336 del 2019; Cass. n. 23760 del 2020; Cass. n. 28712 del 2017).

Poiché l’appello fu notificato oltre il termine, esso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La sentenza è pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con assorbimento del secondo motivo e condanna degli appellanti alle spese.

Nota della Redazione

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