Notifica dell’appello tributario al difensore non domiciliatario: nullità sanabile (Cass. civ. Sez. V n. 28319 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto non determina l’inesistenza della notificazione, ma soltanto la sua nullità. Di tale nullità il giudice deve disporre d’ufficio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio: in questa ipotesi la nullità è sanata ex tunc in forza del principio generale posto dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. La regola vale anche quando la notificazione sia stata eseguita presso un difensore diverso da quello domiciliatario.

Il Fatto

Il contribuente impugna in cassazione la sentenza della CTR per la Calabria, che aveva riformato la pronuncia di primo grado, favorevole all’Ufficio. La questione di merito riguardava la rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti. Nel giudizio di appello il contribuente non si era costituito.

Il ricorrente deduce un vizio del procedimento: l’atto di appello era stato notificato alla parte personalmente e presso un professionista non domiciliatario, non invece presso il difensore nel cui studio era stato eletto il domicilio. La Corte, per esaminare la regolarità della notifica, ha disposto l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 101 e 330 cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello rilevato l’irritualità della notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, con compressione del diritto di difesa e impossibilità di partecipare all’udienza.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la notifica dell’atto di appello alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica, della quale deve essere disposta d’ufficio la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. V, n. 1156/2008; Cass. VI-5, n. 2707/2014).

Il principio subisce una deroga quando la parte intimata si sia costituita in giudizio: in tal caso la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., perché il raggiungimento dello scopo dell’atto prevale sul vizio formale.

Quale giudice del fatto processuale, la Suprema Corte accerta dalla documentazione che nel verbale di udienza avanti la CTP di Crotone era stato eletto domicilio presso un difensore, mentre l’appello dell’Ufficio era stato notificato al domicilio del contribuente e a lui presso un diverso difensore, non domiciliatario.

Il ricorso è pertanto fondato: la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché disponga la rinnovazione della notifica dell’atto di appello presso il difensore domiciliatario costituito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *