Motivazione apparente se incomprensibile legittima CTR che valuta operazione nel complesso (Cass. civ. Sez. V n. 9003 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione, quale error in procedendo, ricorre solo quando la sentenza presenti mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. In tali casi la sentenza è nulla perché non rende percepibile il fondamento della decisione e non può essere integrata dall’interprete con proprie congetture. Non integra il vizio la motivazione concisa ma comprensibile e priva di contraddizioni, che valuti l’operazione economica nel suo complesso e in relazione al capitale investito. L’obbligo motivazionale del giudice tributario di appello è assolto quando le argomentazioni esplicitano le ragioni della decisione, superando il minimo costituzionale.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Genova, che aveva accolto il ricorso di una società esercente attività di costruzione di edifici. Oggetto del contendere era un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo all’anno d’imposta 2009, con cui erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati e costi ritenuti non deducibili.

I ricavi non dichiarati riguardavano operazioni ritenute dall’Ufficio antieconomiche, per essere i corrispettivi di vendita di alcuni immobili inferiori al costo di realizzazione e ai prezzi normalmente praticati. I costi considerati non inerenti erano conseguenti a una transazione. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione in ordine alla conferma dell’annullamento dell’atto impugnato, anche con riferimento al rilievo sull’indeducibilità del costo per difetto del requisito di inerenza.

La Corte premette che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, richiamando Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014. Deve trattarsi di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, secondo Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016.

Nel caso esaminato, la CTR aveva riassunto le ragioni della decisione appellata, specificando che riguardavano anche la ripresa relativa ai costi ritenuti indeducibili per mancanza di inerenza, e aveva illustrato le censure dell’Agenzia e le controdeduzioni della parte appellata. Aveva poi esposto con argomentazione concisa, ma comprensibile e priva di contraddizioni, le ragioni della propria decisione, considerando l’operazione unitaria e valutandola nel suo complesso come estremamente vantaggiosa per la contribuente.

Per le espressioni utilizzate e per i richiami al contenuto della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come anche la transazione dovesse considerarsi vantaggiosa per la società, la Corte ritiene che in tale valutazione sia compreso anche il rilievo sulla ritenuta indeducibilità del costo. Le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione: eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, avendo il giudice tributario di appello assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *