Notifica ex art. 140 c.p.c. valida se la raccomandata raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 29297 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è valida anche quando non sia stata effettuata l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario, purché quest’ultimo abbia ricevuto la lettera raccomandata con cui è data notizia dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Tale ricezione determina la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156, ultimo comma, e 160 cod. proc. civ., poiché consente al destinatario di avere effettiva e completa conoscenza dell’atto a lui indirizzato. Il vizio derivante dall’omessa affissione resta, pertanto, privo di conseguenze quando risulti accertato in fatto che la raccomandata informativa sia stata consegnata.
Il Fatto
Il contribuente, avvocato che agiva in difesa di sé medesimo, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’intimazione di pagamento recante la richiesta della complessiva somma di 4.214,29 euro per tributi vari, IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. A sostegno delle proprie ragioni deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale presupposta.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; la pronuncia veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riteneva la cartella regolarmente notificata secondo la procedura degli artt. 140 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Contro questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della legge n. 890 del 1982, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012. La doglianza muoveva dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emergeva che non era stato osservato l’adempimento consistente nell’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario irreperibile dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha riconosciuto che i giudici regionali non avevano espressamente dato conto di aver verificato se nella relata fosse attestato l’adempimento contestato. Ciò, tuttavia, non assume rilievo decisivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dal collegio — Cass. n. 13930/2025, Cass. n. 265/2019, Cass. n. 19522/2016 e Cass. n. 11713/2011 — la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è valida anche in mancanza dell’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, purché vi sia stata la ricezione della raccomandata con la quale viene data notizia dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. La ricezione opera quale causa di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex artt. 156, ultimo comma, e 160 cod. proc. civ., consentendo al destinatario di acquisire piena conoscenza dell’atto.
Nel caso concreto, la Commissione Tributaria Regionale aveva accertato in punto di fatto, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che la raccomandata informativa era stata ricevuta il 7 ottobre 2010 da persona addetta alla casa del contribuente. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che l’eventuale vizio derivante dalla mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario era comunque rimasto sanato.
Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla è stato statuito sulle spese di legittimità, non avendo le Amministrazioni resistenti svolto attività difensiva in quella sede. È stata altresì resa, nei confronti del ricorrente, l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
Nota della Redazione
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