Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 34615 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente alleghi, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si applica il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. ed egli ha l’onere di depositare, unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La sola copia autentica della sentenza, priva della relazione di notifica, non assolve l’onere. Il vizio è rilevabile anche d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente, perché l’improcedibilità presidia, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo.

Il Fatto

Una società in liquidazione e alcuni soggetti, tra cui eredi di un fideiussore, si oppongono a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di due rapporti di conto. Deducono la mancata prova del credito e la nullità di clausole relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi, tasso ultralegale, superamento dei tassi soglia e applicazione di commissioni di massimo scoperto.

Il Tribunale rigetta le opposizioni. La Corte d’Appello, riuniti i tre appelli, li respinge tutti, reputando nuove e tardive alcune doglianze e generiche le contestazioni sulle clausole. Gli opponenti propongono quindi distinti ricorsi per cassazione. La banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio di procedibilità, che assorbe ogni altra questione. I ricorrenti danno atto che la sentenza è stata notificata e che quindi non opera il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ., ma non depositano la relata di notifica né dichiarano di averla prodotta: nei ricorsi si parla solo del deposito della sentenza.

Il collegio richiama la giurisprudenza costante di legittimità. Secondo Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, ed è inammissibile se effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025 chiarisce il criterio: ove il ricorrente non abbia allegato la notificazione della sentenza opera il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.; se invece ha allegato, espressamente o implicitamente, l’avvenuta notifica, si applica il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e sussiste l’onere di depositare, unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, la copia autentica con relata, salvo che il ricorso sia notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Il principio è confermato da ulteriori precedenti citati: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024 esclude che il difetto di procedibilità possa ritenersi sanato dalla mancata contestazione della controricorrente; Cass. civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 distingue l’ipotesi in cui la notifica sia affermata dal controricorrente, con onere probatorio a suo carico, dall’ipotesi in cui la notifica sia allegata dal ricorrente; Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025 ribadisce l’improcedibilità anche quando il resistente dichiari che la sentenza gli è stata notificata.

Nel caso concreto la relata non risulta prodotta neppure dalle parti controricorrenti e la notifica dei ricorsi non supera la prova di resistenza, calcolando il termine ex art. 325 cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza. I ricorsi sono pertanto dichiarati improcedibili, con condanna di ciascuna delle tre parti ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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