Pignoramento in luogo del debitore legittimo su tutti i beni mobili (Cass. civ. Sez. III n. 6392 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pignoramento mobiliare eseguito dall’ufficiale giudiziario in luoghi appartenenti al debitore, ai sensi dell’art. 513, comma 1, cod. proc. civ., è legittimo con riguardo a tutti i beni mobili ivi reperiti, senza alcuna limitazione e senza necessità di verificare la diretta disponibilità degli stessi in capo al debitore o il consenso del terzo detentore ad esibirli. Nella nozione di «altri luoghi a lui appartenenti» rientra qualsiasi luogo con cui il debitore abbia un rapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità di diritti reali o personali, compreso il cantiere in cui svolge la propria attività d’impresa. Le questioni relative alla disponibilità dei beni e al consenso del terzo possessore assumono rilievo solo quando il pignoramento avvenga in luoghi non appartenenti al debitore. L’accertamento compiuto dall’ufficiale giudiziario è suscettibile di prova contraria, il cui onere grava su chi lo contesti con l’opposizione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore ai sensi dell’art. 513 cod. proc. civ., nei confronti di una imprenditrice edile, sulla base di un decreto ingiuntivo. Il pignoramento, eseguito presso un cantiere situato su una pubblica via, ha avuto ad oggetto due automezzi di proprietà della debitrice.

La debitrice e il coniuge hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi. Propongono ricorso per cassazione entrambi i soccombenti con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la posizione del ricorrente coniuge della debitrice. Egli non è debitore esecutato e non rivendica la proprietà dei beni pignorati. Si trovava nella mera detenzione degli stessi per conto di una società terza, estranea al giudizio. Non è dunque titolare di un interesse giuridico idoneo a fondare la sua legittimazione all’opposizione. Il provvedimento impugnato è conforme a diritto, ma la motivazione va corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ..

Passando al merito, la Corte ricostruisce il sistema delle modalità del pignoramento mobiliare. Ai sensi dell’art. 513, comma 1, cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario può ricercare le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, pignorando senz’altro tutti i beni ivi rinvenuti. Nessun ulteriore requisito è richiesto. Se i beni si trovano altrove, occorre distinguere: se il debitore può disporne direttamente serve l’autorizzazione presidenziale, ai sensi del comma 3; se non può disporne, il pignoramento diretto è possibile solo con il consenso del terzo possessore, ai sensi del comma 4; in mancanza, si deve procedere nelle forme del pignoramento presso terzi.

Quanto all’appartenenza dei luoghi, la Corte richiama Cass., Sez. III, n. 23625 del 20.12.2012 e Cass., Sez. III, n. 1524 del 05.03.1984: l’accertamento è compiuto dall’ufficiale giudiziario e può essere contestato con prova contraria il cui onere grava sull’opponente. La nozione di luoghi appartenenti al debitore ricomprende quelli in cui svolge la propria professione, comprese vie pubbliche e piazze.

Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che il cantiere, ove il pignoramento è avvenuto, fosse nella disponibilità della debitrice, quale luogo di svolgimento della sua attività d’impresa. Si tratta di accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non sindacabile in sede di legittimità. Le censure sul noleggio dei beni a un’impresa terza risultano inammissibili: attengono alla disponibilità dei beni, ma non scalfiscono l’appartenenza del luogo alla debitrice.

Conclusivamente, il primo motivo è infondato; il secondo e il terzo sono inammissibili per difetto di interesse, una volta escluso che il pignoramento sia avvenuto in luogo non appartenente alla debitrice. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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