Notifica degli atti impositivi: sufficienza delle ricerche del messo notificatore (Cass. civ. Sez. V n. 30188 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. soltanto ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto; va invece effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Il tipo di ricerche demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con cui debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento. Ne consegue che l’apprezzamento sulla sufficienza delle ricerche effettuate dal messo notificatore integra una questione di fatto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento recante tre cartelle per IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2008, 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per una cartella, definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e ha annullato l’intimazione per le altre due, rilevando la nullità della notificazione per insufficienza delle ricerche del messo notificatore.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 140, 148 e 2700 cod. proc. civ. La contribuente ha resistito con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati unitariamente per connessione, sono stati disattesi. La Corte ha ricostruito il riparto tra le due modalità di notificazione: l’art. 140 cod. proc. civ. opera quando la residenza è conosciuta ma il destinatario è temporaneamente irreperibile; l’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 opera quando il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto, a condizione che il notificatore abbia accertato, previe ricerche attestate in relata, che il trasferimento non si sia risolto nel mero mutamento di indirizzo nello stesso comune del domicilio fiscale. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 6788 del 2017, Cass. n. 2877 del 2018 e Cass. n. 8823 del 2024.
La Corte precisa poi che nessuna norma indica il tipo di ricerche dovute dal notificatore, né le espressioni con cui documentarne l’esito nella relata, purché se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento, secondo Cass. n. 19958 del 2018. Ne deriva che la valutazione sulla sufficienza delle ricerche costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Sul piano delle modalità, l’ordinanza distingue l’irreperibilità relativa, in cui il perfezionamento avviene con il deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta e la comunicazione a mezzo raccomandata, con perfezionamento entro dieci giorni dalla spedizione, dall’irreperibilità assoluta, che richiede il deposito nella casa comunale, l’affissione nell’albo del comune e il decorso di otto giorni dall’affissione.
Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto le ricerche del messo notificatore del tutto generiche, perché basate su diciture quali “numero civico sconosciuto” o “destinatario sconosciuto”, senza indicare le indagini svolte per verificare se la contribuente avesse mutato indirizzo nella stessa città o si fosse trasferita altrove, e senza menzionare il soggetto da cui sarebbero state acquisite le informazioni. La Corte ha giudicato tale accertamento conforme alla propria giurisprudenza.
Il Collegio ha inoltre escluso che la fede privilegiata della relata sia stata misconosciuta: la valutazione ha riguardato unicamente l’insufficienza delle ricerche, mentre gli elementi esterni dedotti dalla contribuente sono stati utilizzati solo ai fini del convincimento del giudice. Le censure dell’Agenzia sono state quindi qualificate come inammissibile istanza di rivalutazione dell’accertamento in fatto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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