Frode IVA e onere della prova della consapevolezza del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 13015 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la partecipazione del destinatario a una frode IVA ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Tale prova richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera qualità di società cartiera del fornitore. Sul contribuente grava la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non rilevando la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici. Non è richiesta dalla legge la prova della piena conoscenza della partecipazione dell’impresa a una frode complessa.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007. L’atto impositivo si fondava su costi per carburanti ritenuti non inerenti e sull’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indetraibilità dell’IVA.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 302/01/15 del 25/05/2015, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia quello incidentale della società. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso: la ricorrente non ha dedotto vizi di motivazione, ma un error in procedendo e vizi di violazione di legge.

Il primo motivo, che lamentava la motivazione apparente della sentenza di appello, è infondato. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019). Nel caso di specie la Commissione regionale ha indicato che l’avviso si fondava su presunzioni semplici inidonee a rappresentare compiutamente la pretesa e, comunque, senza provare la connivenza del legale rappresentante con l’organizzazione criminale: motivazione essenziale, ma idonea a far conoscere la ratio decidendi.

Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. Per la giurisprudenza richiamata, l’Amministrazione che contesti la soggettiva inesistenza delle operazioni deve provare, anche in via indiziaria, la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione, con elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore; sul contribuente incombe la prova contraria della massima diligenza esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità né la mancanza di benefici (Cass. n. 9851 del 2018, conf. Cass. n. 11873 del 2018, Cass. n. 17619 del 2018, Cass. n. 21104 del 2018, Cass. n. 27555 del 2018, Cass. n. 5873 del 2019, Cass. n. 15369 del 2020).

Dalla trascrizione della motivazione dell’atto impositivo emerge che la società ha acquistato le auto da società cartiere a prezzo inferiore a quello di mercato, praticando ingenti anticipazioni nei pagamenti senza alcuna garanzia. Tali elementi presuntivi, estranei alla sola qualità di cartiere dei fornitori, sono idonei a supportare l’accertamento e la conoscibilità della frode.

Quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha illegittimamente posto sull’Amministrazione un onere probatorio — la piena conoscenza della partecipazione dell’impresa a una frode IVA — che la legge non richiede. La Corte accoglie pertanto il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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